Piattaforme di approvvigionamento digitale
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonchè con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 2.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, nè impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, nè modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
- 3.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
- 4.
È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.
Ogni fase del contratto pubblico passa da una piattaforma digitale, che non può mai chiudere la porta a chi vuole partecipare — nemmeno quando si guasta.
L'articolo 25 definisce le piattaforme di approvvigionamento digitale e fissa le regole per usarle. Il comma 1 le descrive come l'insieme dei servizi informatici interconnessi per il ciclo di vita del contratto. Il comma 2 chiede che non alterino la parità di accesso né l'oggetto dell'appalto: se si guastano, la partecipazione va comunque garantita, sospendendo e prorogando il termine per le offerte. Il comma 3 copre chi non ha una piattaforma propria. Il comma 4 vieta di scaricare sui concorrenti i costi di gestione.
Un malfunzionamento non è di per sé motivo di proroga: va valutato se era comprovato e come è stato gestito.
- c. 1Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono l'insieme dei servizi e sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, con cui si svolgono le attività del ciclo di vita del contratto, in dialogo con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e con la piattaforma digitale nazionale dati.
- c. 2Le piattaforme si usano per affidamento ed esecuzione secondo le regole tecniche dell'articolo 26, e non possono alterare la parità di accesso, impedire o limitare la partecipazione, distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto definito dai documenti di gara.
- c. 2In caso di comprovato malfunzionamento, anche temporaneo, la partecipazione va comunque assicurata: la stazione appaltante può sospendere il termine per le offerte per il tempo necessario a ripristinarlo, e prorogarlo per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
- c. 3Chi non ha una propria piattaforma si avvale di quelle di altre stazioni appaltanti, centrali di committenza o soggetti aggregatori, o di regioni e province autonome, che possono ricorrere a un gestore che ne garantisce funzionamento e sicurezza.
- c. 4È vietato porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario i costi connessi alla gestione delle piattaforme.
Un ente concedente gestisce una concessione di servizi sulla piattaforma di una centrale di committenza regionale. La mattina della scadenza per le offerte, il portale smette di rispondere per alcune ore per un guasto documentato dal gestore del sistema, e diversi operatori restano bloccati mentre caricano i documenti. L'ente non lascia scadere il termine come se nulla fosse successo: lo sospende per il tempo necessario a ripristinare il servizio, poi lo proroga in misura proporzionata alla gravità del disservizio.
- Uso scorrettoIl divieto di alterare la parità di accesso e di modificare l'oggetto dell'appalto vale per la piattaforma stessa: un vincolo tecnico che di fatto restringe la platea dei partecipanti ricade nello stesso divieto.
- Da leggere insieme aLe regole tecniche a cui le piattaforme si conformano, richiamate dal comma 2, sono quelle dell'articolo 26: le stabilisce l'AGID di intesa con l'ANAC, che poi cura il registro delle piattaforme certificate.Art. 26
- Da leggere insieme aIl malfunzionamento di questo articolo è il presupposto a cui l'articolo 92 aggancia la proroga dei termini per offrire: la proporzionalità alla gravità del malfunzionamento non è un automatismo, va motivata caso per caso.Art. 92
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-25
MyGara applica questo articolo alle tue gare
Ogni gara pubblicata in Italia, letta e messa a confronto con quello che la tua impresa può fare.