Fascicolo virtuale dell'operatore economico
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.
Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonchè dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
- 2.
Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.
- 3.Modificato
Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50;ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. ((Alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.)) La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.
- 4.
Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Il fascicolo virtuale nasce dentro la Banca dati nazionale dei contratti pubblici: ciò che vi entra una volta vale per ogni gara a cui l'operatore partecipa.
L'articolo 24 istituisce il fascicolo virtuale dell'operatore economico presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. È il contenitore che permette alla stazione appaltante di verificare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti senza ripartire da zero a ogni gara: una volta partecipato, i dati restano nel fascicolo e si aggiornano da soli grazie all'interoperabilità con le banche dati di chi rilascia le certificazioni. Le amministrazioni titolari sono obbligate a tenerlo alimentato in tempo reale. L'ANAC apre l'accesso a stazioni appaltanti, enti concedenti, operatori economici e organismi di attestazione, ciascuno sui soli dati che lo riguardano, e stabilisce quali dati vi entrano e per quali la verifica è obbligatoria.
Un ritardo dell'amministrazione titolare nell'alimentare il fascicolo è sanzionabile: un argomento contro il ritardo, non contro l'operatore che lo subisce.
- c. 1Il fascicolo virtuale opera presso la Banca dati nazionale e serve a verificare l'assenza delle cause di esclusione degli articoli 94 e 95, i requisiti dell'articolo 103 per chi esegue lavori pubblici, e i dati sui requisiti dell'articolo 100 inseriti dall'operatore.
- c. 2Il fascicolo si usa per partecipare alle procedure disciplinate dal codice: i dati restano validi nei termini di efficacia propri di ciascuno, si aggiornano automaticamente tramite interoperabilità e valgono per ogni procedura cui l'operatore partecipa.
- c. 3Le amministrazioni che rilasciano le certificazioni necessarie alle verifiche devono garantire alla Banca dati, tramite interoperabilità, la disponibilità in tempo reale delle informazioni: le regole interne di una singola banca dati non possono essere opposte a questo obbligo.
- c. 3L'ANAC garantisce l'accesso al fascicolo a stazioni appaltanti, enti concedenti, operatori economici e organismi di attestazione, ciascuno sui soli dati di propria competenza, e può predisporre elenchi di operatori già accertati riutilizzabili altrove.
- c. 4Con un proprio provvedimento, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e con l'AGID, l'ANAC individua quali dati sulla partecipazione alle procedure devono entrare nel fascicolo e per quali è obbligatoria la verifica tramite la Banca dati.
Un'impresa edile con attestazione SOA partecipa a marzo a una gara per la ristrutturazione di una scuola, e la stazione appaltante consulta il fascicolo virtuale per verificare l'assenza delle cause di esclusione e l'attestazione aggiornata dall'organismo di attestazione. A giugno la stessa impresa partecipa a un'altra gara, indetta da un ente diverso: il fascicolo è lo stesso, i dati si sono aggiornati nel frattempo, e la nuova stazione trova già pronto ciò che la prima aveva verificato.
- Uso scorrettoAlle regole di interoperabilità non possono essere opposte le disposizioni che regolano la singola banca dati: il fascicolo non resta scarico per un cavillo interno all'amministrazione che dovrebbe alimentarlo.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 23, che istituisce la Banca dati su cui il fascicolo poggia, e il cui comma 8 punisce la violazione dell'obbligo di alimentarlo in tempo reale.Art. 23
- Da leggere insieme aVa letto insieme agli articoli 94, 95, 100 e 103, da cui vengono le cause di esclusione e i requisiti verificati, e all'articolo 99, che usa il fascicolo per condurre queste verifiche.Art. 94Art. 95Art. 100Art. 103Art. 99
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-24
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