Cataloghi elettronici
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.
- 2.
I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti.
- 3.
Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di pre-informazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare; b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonchè alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.
- 4.
Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi: a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.
- 5.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformità al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.
- 6.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante o dell'ente concedente di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).
Nel catalogo elettronico l'offerta diventa un listino nel formato della stazione appaltante, che può poi riusarne i dati senza chiederli di nuovo.
L'articolo 34 disciplina i cataloghi elettronici: offerte presentate secondo un formato strutturato, anzichè in forma libera. Il comma 1 permette alla stazione appaltante di chiederli o accettarli. Il comma 2 impone che ogni catalogo sia predisposto per la procedura specifica, secondo le specifiche stabilite. I commi 4 e 5 governano un caso particolare: un accordo quadro concluso con più operatori tramite cataloghi, dove la riapertura del confronto può basarsi su cataloghi ripresentati oppure ricostruiti dalla stazione appaltante da quelli già raccolti — solo se l'offerente non si oppone, e dandogli modo di verificare il risultato prima dell'aggiudicazione. Il comma 6 estende l'uso del catalogo al sistema dinamico di acquisizione.
Verifichi se la riapertura del confronto su un accordo quadro basato su cataloghi ha rispettato il diritto di rifiuto e i tempi minimi fra notifica e raccolta.
- c. 1La stazione appaltante può chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che ne includano uno, eventualmente corredato di altri documenti.
- c. 2I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per una determinata procedura, in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalla stazione appaltante.
- c. 3Quando la presentazione tramite catalogo è accettata o richiesta, la stazione appaltante lo indica nel bando o nell'invito, e nei documenti di gara precisa formato e specifiche tecniche del catalogo.
- c. 4Se un accordo quadro con più operatori è concluso tramite cataloghi, la riapertura del confronto per i contratti specifici può basarsi su cataloghi aggiornati: ripresentati dagli offerenti, oppure ricostruiti dalla stazione appaltante da quelli già presentati, se previsto nei documenti di gara dell'accordo.
- c. 5In quest'ultimo caso, la stazione appaltante indica data e ora della raccolta, dando la possibilità di rifiutarla, prevede un periodo adeguato tra notifica e raccolta, e prima dell'aggiudicazione presenta le informazioni raccolte per dare modo di contestare o confermare l'assenza di errori.
- c. 6Gli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione possono essere aggiudicati richiedendo un'offerta in forma di catalogo per l'appalto specifico, o secondo il meccanismo di ricostruzione dei commi 4 e 5.
Una centrale di committenza conclude un accordo quadro con tre fornitori di materiale informatico, selezionati tramite catalogo elettronico. Per un contratto specifico, invece di chiedere una nuova offerta, comunica ai fornitori la data in cui raccoglierà le informazioni già nei loro cataloghi. Uno dei fornitori rifiuta la raccolta, come la norma gli consente. Agli altri due, prima dell'aggiudicazione, la centrale mostra le informazioni raccolte, dando modo di segnalare eventuali errori prima che diventino offerta vincolante.
- Uso scorrettoIl riuso dei dati già presenti nei cataloghi per costruire offerte non è automatico: va previsto nei documenti di gara dell'accordo quadro, e l'offerente può sempre rifiutare la raccolta delle informazioni.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 59, che disciplina gli accordi quadro presupposti dai commi 4 e 5, e all'articolo 32, il cui sistema dinamico di acquisizione è l'oggetto del comma 6.Art. 59Art. 32
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-34
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