Accordi quadro
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDegli istituti e delle clausole comuni
- 1.Modificato
Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. ((Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.)) L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.
- 2.
Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.
- 3.
Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.
- 4.
L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonchè le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture; c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.
- 5.
Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto; b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.
- 5-bis.Modificato
((Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.))
L'accordo quadro fissa in anticipo le condizioni di più appalti futuri, ma ha un tetto di durata e non serve ad aggirare la concorrenza.
L'articolo 59 disciplina gli accordi quadro, con cui le stazioni appaltanti fissano in anticipo le condizioni per una serie di appalti da aggiudicare nel tempo. La durata non supera i quattro anni, salvo casi eccezionali motivati, e non può essere usato per eludere il codice, distorcere la concorrenza, o consentire appalti che modifichino sostanzialmente le prestazioni previste. Con un solo operatore, gli appalti si aggiudicano entro i limiti già fissati. Con più operatori, l'esecuzione segue tre percorsi a seconda che l'accordo contenga già tutti i termini della prestazione: senza riaprire il confronto competitivo, riaprendolo, o in parte l'uno e in parte l'altro. Se l'equilibrio contrattuale non si può preservare né ripristinare con una rinegoziazione in buona fede, resta la facoltà di non stipulare o di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Verifica quale modalità di esecuzione si applica in base a quanto l'accordo disciplina già, e se lo squilibrio contrattuale consente la risoluzione.
- c. 1Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali motivati; l'accordo indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale.
- c. 1La stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro per eludere l'applicazione del codice o per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza, e il ricorso non è ammissibile quando l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.
- c. 3Quando l'accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni già fissate nell'accordo, e la stazione appaltante può consultarlo per iscritto chiedendogli di completare la sua offerta.
- c. 4Quando l'accordo quadro è concluso con più operatori, l'esecuzione segue una fra tre modalità: senza riaprire il confronto competitivo se l'accordo contiene già tutti i termini della prestazione; riaprendolo se non li contiene; oppure in parte con e in parte senza riapertura, se previsto nei documenti di gara.
- c. 5-bisQuando in fase di stipula o di esecuzione dei contratti attuativi non è possibile preservare l'equilibrio contrattuale né ripristinarlo con una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, resta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula, o di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Un ente locale conclude un accordo quadro quadriennale con tre imprese di manutenzione edile, senza fissare nell'accordo tutti i dettagli tecnici di ogni possibile intervento. Ogni volta che emerge la necessità di un intervento, l'ente riapre il confronto competitivo fra le tre imprese, chiedendo loro un'offerta scritta entro un termine adeguato alla complessità dei lavori, e aggiudica il singolo appalto a quella che ha presentato l'offerta migliore secondo i criteri fissati nei documenti di gara.
- Da leggere insieme aLa facoltà di non stipulare o di risolvere il contratto attuativo per squilibrio contrattuale non rimediabile si legge insieme all'articolo 12, che rende applicabili alla fase di esecuzione del contratto le disposizioni del codice civile.Art. 12
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-59
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