Accesso agli atti e riservatezza
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 2.
Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l'esercizio del diritto di accesso è differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione; d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione; e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.
- 3.
Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.
- 4.Modificato
Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali ((, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonchè di contenuto altamente tecnologico)); b) sono esclusi in relazione: 1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.
- 5.
In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.
- 5-bis.Modificato
((In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonchè per le altre finalità previste dal presente codice.))
L'accesso agli atti passa dalla piattaforma digitale, ma non è immediato: ogni fase ha il suo momento, e alcune informazioni restano fuori a prescindere.
L'articolo 35 dice quando e come si può conoscere ciò che accade in una gara. Il comma 1 impone l'accesso digitale, dalle piattaforme. Il comma 2 differisce l'accesso a seconda della fase: alcuni elenchi restano chiusi fino alla scadenza per le offerte, altri atti fino all'aggiudicazione, e il comma 3 rende il divieto stringente, con rilievo penale per chi lo viola in una funzione pubblica. Il comma 4 esclude in modo strutturale i segreti dichiarati e alcuni atti riservati; il comma 5 riapre uno spiraglio solo in parte, per la difesa in giudizio.
Verifichi se una richiesta cade in una finestra di differimento o su una categoria esclusa: solo nel primo caso il tempo la risolve.
- c. 1L'accesso agli atti di affidamento ed esecuzione è assicurato in modalità digitale, con acquisizione diretta di dati e informazioni dalle piattaforme.
- c. 2Salvo i contratti secretati, l'accesso agli elenchi dei partecipanti è differito fino alla scadenza per le offerte (chi si è visto respingere l'invito vede però l'elenco dopo la comunicazione ufficiale dei candidati da invitare), e fino all'aggiudicazione per requisiti, offerte, valutazione e verifica dell'anomalia, con i relativi verbali.
- c. 3Fino alla chiusura delle fasi o alla scadenza di questi termini, gli atti non possono essere resi accessibili né conoscibili: per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio la violazione ha rilievo penale.
- c. 4Possono essere esclusi, salvo il comma 5, i segreti tecnici o commerciali dichiarati con motivazione comprovata; sono sempre esclusi i pareri legali su liti sui contratti pubblici, le relazioni riservate di direttore lavori, dell'esecuzione e collaudatore, e le piattaforme e infrastrutture coperte da proprietà industriale.
- c. 5L'accesso ai segreti dichiarati e alle piattaforme coperte da proprietà industriale resta consentito al concorrente se indispensabile per difendersi in giudizio; pareri legali e relazioni riservate restano fuori anche qui.
- c. 5-bisIn sede di offerta, l'operatore trasmette tramite il fascicolo virtuale il consenso al trattamento dei dati, per verificare i requisiti e per le altre finalità del codice.
Una gara di forniture si chiude con l'aggiudicazione. Il secondo classificato chiede di vedere l'offerta tecnica del vincitore, dichiarata per intero segreto commerciale. La stazione verifica: i dati sui consumi energetici, già pubblici altrove, non reggono come segreto; la sequenza di taratura dei sensori, mai divulgata, resta coperta. Il richiedente ottiene la parte non riservata; per l'altra, l'accesso resta escluso salvo dimostri che gli serve a difendersi in giudizio.
- Uso scorrettoIl segreto tecnico o commerciale non è un'etichetta che l'offerente appone e la stazione subisce: va motivato e comprovato, verificato voce per voce prima di negarlo.
- Uso scorrettoLa deroga per la difesa in giudizio del comma 5 non copre tutte le esclusioni del comma 4: pareri legali e relazioni riservate restano sempre fuori.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 90, che comunica l'esito; all'articolo 36, che ne detta le regole procedimentali e processuali, incluso l'oscuramento; e agli articoli 24 e 99, richiamati dal comma 5-bis per fascicolo virtuale e verifica dei requisiti.Art. 90Art. 36Art. 24Art. 99
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-35
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