Verifica della progettazione
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IVDella progettazione
- 1.
Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonchè nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.
- 2.
Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.
- 3.
La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonchè di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 4.
La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
- 5.
L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonchè i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
Il progetto va verificato da chi non l'ha scritto, e la validazione che ne riporta l'esito compare nel bando prima che la gara si apra.
L'articolo 42 disciplina il controllo che ogni progetto di lavori pubblici attraversa prima di diventare base di gara: la verifica accerta che risponda al documento di indirizzo della progettazione e sia conforme alla normativa vigente. Chi verifica non può essere anche chi progetta, coordina la sicurezza, dirige i lavori o collauda lo stesso progetto. L'esito confluisce nella validazione, un atto formale sottoscritto dal RUP i cui estremi devono comparire nel bando.
Verifica sempre l'incompatibilità fra chi ha verificato il progetto e le altre funzioni tecniche sullo stesso intervento: si controlla a monte della gara.
- c. 1La stazione appaltante o l'ente concedente verifica la rispondenza del progetto al documento di indirizzo della progettazione e la conformità alla normativa vigente; nell'appalto integrato e nel partenariato pubblico-privato la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica si completa prima dell'avvio della procedura, quella dell'esecutivo redatto dall'aggiudicatario prima dell'inizio dei lavori.
- c. 2Se il RUP non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo garantendo il contraddittorio fra il verificatore e il progettista; l'attività di verifica è incompatibile, per lo stesso progetto, con la progettazione, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori e il collaudo.
- c. 3Se ha esito positivo, la verifica assolve tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché la denuncia dei lavori al genio civile; i progetti verificati sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche.
- c. 4La validazione è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica, sottoscritto dal RUP con riferimento al rapporto conclusivo del verificatore e alle controdeduzioni del progettista; bando e lettera di invito devono contenerne gli estremi.
- c. 5L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità della verifica e i soggetti che vi provvedono; i relativi oneri sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione dell'opera.
Un Comune deve bandire i lavori di ampliamento di una scuola. Incarica un tecnico esterno, diverso dal progettista, di verificare il progetto esecutivo: il tecnico ne segue lo sviluppo in contraddittorio con il progettista e, al termine, sottoscrive un rapporto conclusivo. Il RUP, sulla base di quel rapporto e delle controdeduzioni del progettista, firma la validazione del progetto, e il bando di gara ne riporta gli estremi.
- Uso scorrettoL'attività di verifica è incompatibile, per lo stesso progetto, con la progettazione, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori e il collaudo: chi verifica non può essere anche chi ha svolto una di queste funzioni.
- Uso scorrettoIl bando e la lettera di invito devono contenere gli estremi della validazione: la sua assenza è un indice che il progetto non ha completato il controllo richiesto prima dell'affidamento.
- Da leggere insieme aNell'appalto integrato la verifica dell'esecutivo redatto dall'aggiudicatario, prima dell'inizio dei lavori, si lega alle regole dell'articolo 44 sulla progettazione esecutiva a carico dell'operatore economico.Art. 44
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-42
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