Appalto integrato
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IVDella progettazione
- 1.
Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
- 2.
La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
- 3.
Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
- 4.
L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
- 5.
L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.
- 6.
Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.
Nell'appalto integrato chi esegue i lavori scrive anche il progetto esecutivo, ma solo se la stazione appaltante è qualificata e motiva la scelta.
L'articolo 44 disciplina l'appalto integrato: la stazione appaltante, se qualificata, può affidare con un solo contratto sia la progettazione esecutiva sia l'esecuzione dei lavori, partendo da un progetto di fattibilità tecnico-economica già approvato. Non può farlo per la manutenzione ordinaria, e deve motivare la scelta guardando alle esigenze tecniche e al rischio di scostamenti di costo. Gli operatori economici devono avere i requisiti dei progettisti, o avvalersi di progettisti qualificati; l'offerta indica separatamente il corrispettivo per progettazione ed esecuzione. I lavori partono solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo.
Controlla se l'operatore si avvale di un progettista esterno: in quel caso i documenti di gara prevedono la corresponsione diretta al progettista, al netto del ribasso d'asta.
- c. 1Con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, possono stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori su un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; non per gli appalti di manutenzione ordinaria.
- c. 2La scelta di ricorrere all'appalto integrato va motivata con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
- c. 3Gli operatori economici devono possedere i requisiti dei progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta, o raggrupparsi con soggetti qualificati per la progettazione; la qualificazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
- c. 4L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
- c. 5L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.
- c. 6Se l'operatore si avvale di soggetti qualificati per il progetto, la stazione appaltante indica le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e presentazione dei documenti fiscali del progettista.
Un Comune bandisce, come appalto integrato, il rifacimento di una strada sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica già approvato, motivando la scelta con la complessità tecnica dell'intervento. Un'impresa partecipa avvalendosi di uno studio di ingegneria esterno per la progettazione esecutiva, indicato in offerta, dove il compenso per la progettazione è separato da quello per l'esecuzione. I lavori partono dopo l'approvazione del progetto esecutivo, e il Comune corrisponde direttamente allo studio gli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta.
- Uso scorrettoLa facoltà di ricorrere all'appalto integrato non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria: la norma la esclude a monte, non è una valutazione discrezionale della stazione appaltante.
- Da leggere insieme aL'esame del progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori segue le regole dell'articolo 42 sulla verifica della progettazione.Art. 42
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-44
MyGara applica questo articolo alle tue gare
Ogni gara pubblicata in Italia, letta e messa a confronto con quello che la tua impresa può fare.