Commissione giudicatrice
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IIDell'appaltoParte IDei contratti di importo inferiore alle soglie europee
- 1.
Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
Nel sotto soglia con l'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP può sedere in commissione giudicatrice e anche presiederla.
L'articolo 51 è una riga sola, ma chiude una questione a lungo dibattuta: nel sotto soglia, quando si aggiudica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il responsabile unico del progetto può far parte della commissione giudicatrice, anche come presidente. È una semplificazione pensata per le stazioni appaltanti piccole, dove le professionalità sono poche e il RUP è spesso la persona che conosce meglio la procedura. La regola vale per i contratti di questa Parte: sopra soglia la composizione della commissione resta quella dell'articolo 93, che ammette il RUP fra i componenti ma non ne dichiara la presidenza.
Valuti un ricorso sulla composizione della commissione: la partecipazione del RUP nel sotto soglia non è di per sé un motivo, e conviene concentrarsi su incompatibilità concrete e non sul cumulo dei ruoli.
- c. 1La facoltà vale nel caso di aggiudicazione dei contratti di questa Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: è lì che serve una commissione giudicatrice.
- c. 1Il RUP può partecipare alla commissione giudicatrice, e può farlo anche in qualità di presidente: la norma ammette espressamente il cumulo dei due ruoli.
Un Comune di cinquemila abitanti affida un servizio da 180.000 euro con l'offerta economicamente più vantaggiosa. In organico ci sono tre tecnici: uno è il RUP della procedura, gli altri due hanno le competenze per valutare le offerte. Senza l'articolo 51 il Comune dovrebbe scegliere se togliere il RUP dalla commissione — perdendo chi conosce meglio il capitolato — o esporsi a una contestazione sul cumulo dei ruoli. Con l'articolo 51 nomina il RUP presidente e gli altri due componenti: la commissione è completa, interna, e la composizione non offre il fianco a ricorsi fondati sul solo doppio ruolo.
- Uso scorrettoLa norma copre il cumulo dei ruoli, non ogni conflitto: se il RUP ha un interesse concreto nella procedura, le regole generali su incompatibilità e conflitto di interessi continuano ad applicarsi.
- Uso scorrettoEstendere questa facoltà alle gare sopra soglia è una forzatura: l'articolo parla dei contratti di questa Parte, e sopra soglia la composizione della commissione segue l'articolo 93.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 93, che disciplina la commissione giudicatrice in generale e già ammette il RUP fra i componenti: l'articolo 51 aggiunge, per il sotto soglia, la presidenza.Art. 93
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 50, comma 4, che consente l'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure negoziate sotto soglia: è in quelle gare che la commissione — e questa facoltà — entra in gioco.Art. 50
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-51
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