Commissione giudicatrice
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IVI requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipantiCapo ILa commissione giudicatrice
- 1.
Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
- 2.
La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
- 3.
La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
- 4.
La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
- 5.
Non possono essere nominati commissari: a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante; b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
- 6.
Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
- 7.
Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.
La commissione giudicatrice nasce solo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, ha regole precise su chi ci può sedere, e per il minor prezzo basta un seggio di gara.
L'articolo 93 dice chi giudica le offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: una commissione dispari, al massimo cinque esperti del settore, nominata dopo la scadenza del termine per offrire. Il nucleo pratico sono i paletti di indipendenza — niente cariche politiche recenti, precedenti penali o conflitti di interesse — e la parte simmetrica: con il minor prezzo basta un seggio di gara, con incompatibilità più ridotte.
Verifichi una composizione o se serviva una commissione o bastava un seggio: decide il criterio di aggiudicazione scelto.
- c. 1Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per le offerte è nominata una commissione giudicatrice, che il RUP può incaricare anche di supportare la verifica dell'anomalia.
- c. 2La commissione ha un numero dispari di componenti, al massimo cinque, esperti dello specifico settore del contratto; possono essere nominati anche componenti supplenti.
- c. 3Presidente e componenti sono di norma dipendenti della stazione appaltante, con inquadramento e competenze adeguate, e il RUP può farne parte; se mancano professionalità in organico si attinge a funzionari di altre amministrazioni o, in mancanza, a esterni, secondo trasparenza, competenza e rotazione.
- c. 5Non possono essere nominati commissari: chi nel biennio precedente all'indizione ha avuto cariche in organi di indirizzo politico della stazione appaltante, chi ha condanne — anche non definitive — per i reati del Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, o chi è in conflitto di interessi con un concorrente.
- c. 6Se la procedura si rinnova per annullamento dell'aggiudicazione o esclusione di un concorrente, salvo motivata scelta diversa è riconvocata la stessa commissione, tranne quando l'annullamento dipende da un vizio nella sua composizione.
- c. 7Con il minor prezzo, le offerte le valuta un seggio di gara — anche monocratico — soggetto solo alle incompatibilità per precedenti penali e conflitto di interessi previste per i commissari.
Un Comune nomina la commissione giudicatrice per un appalto con offerta economicamente più vantaggiosa. Fra i componenti c'è un dipendente comunale che meno di due anni prima era assessore ai lavori pubblici. Basta questo, senza provare un legame con l'appalto in corso: aver avuto cariche di indirizzo politico nella stazione appaltante nel biennio precedente all'indizione è di per sé causa di incompatibilità. Se l'aggiudicazione viene annullata per questo vizio, alla ripresa non si può riconvocare la stessa commissione.
- Uso scorrettoIl ricorso a esterni presuppone che la stazione appaltante abbia prima verificato l'indisponibilità di professionalità adeguate in organico: non è un'alternativa libera al personale interno.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 108: la scelta fra offerta economicamente più vantaggiosa e minor prezzo decide se serve una commissione o basta un seggio.Art. 108
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 15, sul RUP: è lui a poter chiedere il supporto della commissione per l'anomalia, ed è lui che può farne parte come componente.Art. 15
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 110, sulle offerte anormalmente basse: è lì che si inserisce l'attività di supporto che la commissione può svolgere su richiesta del RUP.Art. 110
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-93
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