Controllo sul possesso dei requisiti
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IIDell'appaltoParte IDei contratti di importo inferiore alle soglie europee
- 1.
Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
- 2.
Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
Negli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro basta l'autodichiarazione sui requisiti — ma chi viene sorteggiato e non li ha perde il contratto e resta fuori fino a un anno.
L'articolo 52 alleggerisce i controlli sui micro-affidamenti e li sostituisce con una scommessa a posteriori. Negli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro l'operatore attesta i propri requisiti con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e la stazione appaltante verifica le dichiarazioni anche solo a campione, sorteggiato con modalità fissate ogni anno. Il rovescio è severo: se dalla verifica il requisito dichiarato non risulta confermato, scattano insieme la risoluzione del contratto, l'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, la comunicazione all'ANAC e la sospensione dalle procedure indette da quella stazione appaltante, da uno a dodici mesi. La semplificazione sta all'ingresso; la responsabilità resta tutta su chi firma la dichiarazione.
Un cliente ha ricevuto un provvedimento di sospensione: verifica il perimetro — vale per le procedure indette dalla stessa stazione appaltante e per un periodo da uno a dodici mesi dall'adozione del provvedimento.
- c. 1Il regime vale per le procedure dell'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) — gli affidamenti diretti — di importo inferiore a 40.000 euro: sotto quella cifra i requisiti di partecipazione e qualificazione si attestano con dichiarazione sostitutiva.
- c. 1La stazione appaltante verifica le dichiarazioni anche previo sorteggio di un campione, individuato con modalità predeterminate ogni anno: il controllo a tappeto non è dovuto, quello a campione sì.
- c. 2Se la verifica non conferma il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante risolve il contratto, escute l'eventuale garanzia definitiva e comunica il fatto all'ANAC.
- c. 2Alla risoluzione si aggiunge la sospensione dell'operatore dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante, per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
Un artigiano riceve un affidamento diretto da 30.000 euro per la sostituzione degli infissi di una scuola. Firma la dichiarazione sostitutiva attestando di essere in regola con i requisiti, ma non controlla la propria posizione contributiva, che ha un'irregolarità pendente. Mesi dopo la sua dichiarazione esce nel campione sorteggiato: la verifica non conferma il requisito. Il Comune risolve il contratto a lavori in corso, escute la garanzia definitiva che aveva richiesto, comunica l'esito all'ANAC e sospende l'artigiano dalle proprie procedure per sei mesi. L'affidamento successivo, a cui contava di partecipare, parte senza di lui.
- Uso scorrettoLeggere il controllo a campione come un via libera a dichiarare senza verificare è la scommessa peggiore: le conseguenze del comma 2 scattano sul requisito mancante, non sulla malafede, e colpiscono anche chi ha spuntato una casella per leggerezza.
- Uso scorrettoIl regime non copre tutto il sotto soglia: sopra i 40.000 euro, o fuori dagli affidamenti diretti delle lettere a) e b), la verifica dei requisiti segue le regole ordinarie.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 50, che definisce gli affidamenti diretti su cui questo regime si innesta, e all'articolo 53, per capire quando esiste una garanzia definitiva da escutere.Art. 50Art. 53
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-52
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