Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IIDell'appaltoParte IDei contratti di importo inferiore alle soglie europee
- 1.
Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
- 2.
Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
- 3.
La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
- 4.
In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
- 4-bis.Modificato
((Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.))
Sotto soglia la garanzia provvisoria è l'eccezione da motivare — con un tetto all'uno per cento — e anche la definitiva si può non chiedere.
L'articolo 53 rovescia, per il sotto soglia, la regola delle garanzie. La garanzia provvisoria a corredo dell'offerta di norma non si richiede: la stazione appaltante può pretenderla solo nelle procedure negoziate delle lettere c), d) ed e) dell'articolo 50, quando esigenze particolari della singola procedura lo giustificano, e deve scriverlo nella decisione di contrarre, nell'avviso o in un atto equivalente. Se la chiede, l'importo non supera l'uno per cento, in forma di cauzione o fideiussione. Anche la garanzia definitiva, che copre l'esecuzione, può essere non richiesta in casi motivati; quando c'è, è il cinque per cento dell'importo contrattuale, senza le riduzioni e gli aumenti previsti per il sopra soglia.
Un cliente si è visto applicare riduzioni o aumenti sulla garanzia come nel sopra soglia: il comma 4-bis li esclude entrambi.
- c. 1La garanzia provvisoria di regola non si richiede: l'eccezione vale solo per le procedure delle lettere c), d) ed e) dell'articolo 50, comma 1, con particolari esigenze indicate nella decisione di contrarre, nell'avviso o in un atto equivalente.
- c. 2Quando la garanzia provvisoria è richiesta, il suo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto da affidare.
- c. 3La garanzia provvisoria può essere costituita come cauzione oppure come fideiussione, con le modalità dell'articolo 106.
- c. 4In casi debitamente motivati la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di questa Parte o per contratti di pari importo su un accordo quadro; quando richiesta, è pari al cinque per cento dell'importo contrattuale.
- c. 4-bisAlla garanzia provvisoria e a quella definitiva non si applicano né le riduzioni dell'articolo 106, comma 8, né gli aumenti dell'articolo 117, comma 2: le percentuali del sotto soglia sono secche.
Una stazione appaltante avvia una procedura negoziata per lavori da 500.000 euro su un immobile vincolato, dove un'offerta poi ritirata farebbe perdere mesi. Motiva questa esigenza nella decisione di contrarre e chiede la garanzia provvisoria: l'uno per cento, 5.000 euro. L'impresa vincitrice, certificata per la qualità, chiede la riduzione della garanzia definitiva che conosce dalle gare sopra soglia: il comma 4-bis però la esclude, e la definitiva resta il cinque per cento secco — così come non ci sarebbero aumenti con un ribasso alto.
- Uso scorrettoChiedere la garanzia provvisoria in un affidamento diretto è fuori dal perimetro: il comma 1 la ammette solo nelle negoziate delle lettere c), d) ed e).
- Uso scorrettoUna richiesta di provvisoria senza le particolari esigenze scritte nella decisione di contrarre o nell'avviso non rispetta il comma 1: la motivazione è parte della richiesta.
- Da leggere insieme aVa letto insieme agli articoli 106 e 117, le garanzie del regime ordinario: il comma 4-bis stacca il sotto soglia dalle riduzioni del primo e dagli aumenti del secondo.Art. 106Art. 117
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 52: l'eventuale garanzia definitiva è ciò che la stazione appaltante escute quando la verifica a campione smentisce l'autodichiarazione.Art. 52
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-53
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