Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIIDei soggettiTitolo ILe stazioni appaltanti
- 1.
Le stazioni appaltanti possono rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sono ubicate.
- 2.
Amministrazioni ed enti di diversi Stati membri possono congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione tramite accordi che determinino: a) la disciplina nazionale applicabile; b) le responsabilità delle parti; c) le modalità di gestione della procedura e i termini di stipulazione dei contratti e di esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi.
- 3.
Se più amministrazioni di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 o altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea, stabiliscono con apposito accordo che alle relative procedure di appalto si applichino, in alternativa: a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale; b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.
- 4.
In base a quanto stabilito nell'atto costitutivo del soggetto congiunto, gli accordi del presente articolo possono applicarsi per un periodo indeterminato o a una generalità di appalti, oppure essere limitati a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.
Quando ad acquistare sono enti di Stati membri diversi, è un accordo scritto — non la gara — a decidere quale diritto nazionale governa la procedura.
L'articolo 64 disciplina gli appalti transfrontalieri, cioè le procedure che coinvolgono più di uno Stato membro dell'Unione europea. Prevede due situazioni distinte. Nella prima, una stazione appaltante italiana si rivolge a una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro, che resta soggetta alle regole del proprio Paese. Nella seconda, amministrazioni ed enti di Stati membri diversi decidono di aggiudicare insieme un appalto, un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: in questo caso serve un accordo che stabilisca a monte quale disciplina nazionale si applica, come si dividono le responsabilità e con quali modalità si gestisce la procedura fino alla stipula e all'esecuzione. Se le amministrazioni hanno dato vita a un soggetto congiunto, come un gruppo europeo di cooperazione territoriale, l'accordo sceglie fra la legge dello Stato dove il soggetto ha sede e quella dello Stato dove opera.
- c. 1Le stazioni appaltanti possono rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea, che svolgono la propria attività secondo le disposizioni nazionali dello Stato in cui sono ubicate.
- c. 2Amministrazioni ed enti di diversi Stati membri possono aggiudicare congiuntamente un appalto, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione, tramite accordi che determinano la disciplina nazionale applicabile, le responsabilità delle parti, e le modalità di gestione della procedura e i termini di stipula ed esecuzione.
- c. 3Se più amministrazioni di Stati membri diversi hanno istituito un soggetto congiunto, incluso un gruppo europeo di cooperazione territoriale, stabiliscono con l'accordo se alle procedure si applicano le disposizioni nazionali dello Stato di sede sociale del soggetto congiunto o quelle dello Stato in cui esso esercita le sue attività.
- c. 4In base a quanto stabilito nell'atto costitutivo del soggetto congiunto, questi accordi possono valere per un periodo indeterminato o per una generalità di appalti, oppure essere limitati a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singole aggiudicazioni.
Un ente pubblico italiano e un ente di un altro Stato membro decidono di aggiudicare congiuntamente un accordo quadro per la fornitura di materiale sanitario destinato a entrambi. Prima di indire la procedura, sottoscrivono un accordo che stabilisce quale disciplina nazionale regola la gara, come si ripartiscono le rispettive responsabilità, e con quali modalità si gestisce la procedura fino alla stipula e all'esecuzione dei singoli contratti. Per come è stato concepito nell'atto costitutivo della loro collaborazione, l'accordo vale solo per quella specifica aggiudicazione e non si estende automaticamente a gare future fra gli stessi enti.
- Uso scorrettoL'accordo fra amministrazioni di Stati membri diversi va letto nei suoi limiti effettivi: se l'atto costitutivo lo circoscrive a una generalità di appalti o a un periodo determinato, non copre automaticamente aggiudicazioni che restano fuori da quel perimetro.
- Da leggere insieme aIl ricorso a una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro non è previsto solo qui: l'articolo 62 lo disciplina anche dal lato della stazione appaltante che sceglie una centrale qualificata fuori dai confini nazionali, sulla base del principio del risultato.Art. 62
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-64
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