Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIIDei soggettiTitolo ILe stazioni appaltanti
- 1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.
- 2.Modificato
La qualificazione per la progettazione ((, l'affidamento e l'esecuzione)) si articola in tre fasce di importo: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14; c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.
- 3.
Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.
- 4.
Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
- 5.
La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda: a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure; b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura; c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
- 6.Modificato
((Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.))
- 6-bis.Modificato
((Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.))
- 7.
I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono: a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi; b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale; c) all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.
- 8.Modificato
((I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4.))
- 9.
Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.
- 10.Modificato
((In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonchè alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.))
- 11.
In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare: a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza; b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività; c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.
- 12.
Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.
- 13.
L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
La qualificazione ANAC misura la stazione appaltante come la SOA misura l'impresa: tre fasce, tre capacità, e sopra la propria fascia non si procede da soli.
L'articolo 63 istituisce presso l'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, con una sezione dedicata alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori. La qualificazione si articola in tre fasce di importo crescente e riguarda tre capacità distinte: progettare la procedura, gestirne l'affidamento e il controllo, verificare l'esecuzione fino al collaudo. Una stazione appaltante può ottenerla anche solo per un pezzo di questo percorso — solo lavori, oppure solo servizi e forniture, oppure la sola esecuzione — e può procedere da sola solo entro il livello posseduto. Alcuni soggetti sono iscritti di diritto senza dover dimostrare i requisiti. L'ANAC gestisce l'elenco e vigila sull'uso improprio della qualificazione con un apparato sanzionatorio dedicato.
- c. 1Presso l'ANAC è istituito l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, con una sezione dedicata a centrali di committenza e soggetti aggregatori; chi soddisfa i requisiti dell'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritto.
- c. 2La qualificazione si articola in tre fasce: base (servizi e forniture fino a 750.000 euro, lavori fino a 1 milione), intermedia (servizi e forniture fino a 5 milioni, lavori fino alla soglia dell'articolo 14) e avanzata, senza limiti di importo.
- c. 3Ogni stazione appaltante può svolgere le procedure corrispondenti al proprio livello e a quelli inferiori; per i livelli superiori si applica il regime dell'articolo 62, comma 6.
- c. 4Sono iscritti di diritto nell'elenco, fra gli altri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Consip, Invitalia, Difesa Servizi e i soggetti aggregatori.
- c. 5La qualificazione riguarda tre capacità: progettazione tecnico-amministrativa delle procedure, affidamento e controllo dell'intera procedura, verifica sull'esecuzione contrattuale incluso il collaudo.
- c. 6La qualificazione può essere ottenuta anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori, oppure di servizi e forniture, oppure — alle condizioni dell'allegato II.4 — per la sola esecuzione.
- c. 11Per gravi violazioni accertate, come artifizi tesi a eludere la funzione della qualificazione, l'ANAC può irrogare una sanzione fra 500 euro e 1 milione di euro e, nei casi più gravi, sospendere la qualificazione ottenuta.
Un Comune ottiene dall'ANAC la qualificazione di primo livello, valida per servizi e forniture fino a 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione. Quando deve affidare la ristrutturazione di una scuola per un importo di 2 milioni di euro, si accorge che quella fascia non gli basta: la propria qualificazione gli consente di procedere solo entro il livello posseduto, non oltre. Per quell'affidamento non può quindi agire da solo con la propria qualificazione, e deve seguire il percorso previsto per chi non ha il livello richiesto, appoggiandosi a un soggetto già qualificato nella fascia necessaria.
- Uso scorrettoL'ANAC considera gravi violazioni, fra le altre, la dichiarata presenza in una centrale di committenza di un'organizzazione stabile in cui il personale continua di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza, e la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.
- Da leggere insieme aIl livello di qualificazione posseduto non è solo una soglia interna dell'articolo 63: quando una stazione appaltante non arriva al livello richiesto dall'importo della procedura, è l'articolo 62, comma 6, a dettare il regime da seguire — quello previsto per le stazioni appaltanti non qualificate.Art. 62
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-63
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