Operatori economici
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIGli operatori economici
- 1.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonchè gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
- 2.
Rientrano nella definizione di operatori economici: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
- 3.
Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l'affidamento di appalti che comportino esecuzione di servizi o lavori nonchè di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente.
L'operatore economico non è solo l'impresa singola: il Codice ammette otto forme diverse, dal consorzio stabile al GEIE, sullo stesso piede.
L'articolo 65 definisce chi può partecipare alle procedure di affidamento. Ammette gli operatori economici nel senso dell'allegato I.1, oltre a quelli stabiliti in altri Stati membri secondo la legge dei rispettivi Paesi, e poi elenca le forme che rientrano in questa nozione: dall'imprenditore individuale alla società, dai consorzi fra cooperative e fra imprese artigiane ai consorzi stabili, dai raggruppamenti temporanei ai consorzi ordinari, fino alle aggregazioni di rete e ai GEIE. Nessuna forma è di serie B rispetto alle altre: il Codice le tratta come varianti dello stesso soggetto ammesso a gara. L'articolo dà infine alla stazione appaltante la facoltà di chiedere, per certi affidamenti, chi eseguirà materialmente la prestazione.
Verifica sempre a quale delle forme elencate al comma 2 appartiene il soggetto che assisti: dalla qualificazione formale dipendono i requisiti che dovrà dimostrare più avanti.
- c. 1Sono ammessi a partecipare gli operatori economici nel senso dell'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché quelli stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
- c. 2Rientrano nella definizione di operatori economici gli imprenditori individuali anche artigiani, le società anche cooperative, i consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane, e i consorzi stabili formati da almeno tre consorziati che operano in modo congiunto nei contratti pubblici per almeno cinque anni, dotandosi di una comune struttura di impresa.
- c. 2Vi rientrano anche i raggruppamenti temporanei con mandato collettivo speciale, i consorzi ordinari dell'articolo 2602 del codice civile, le aggregazioni fra imprese aderenti a un contratto di rete, e i soggetti con contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).
- c. 3Per gli appalti che comportano esecuzione di servizi o lavori, o forniture con posa in opera e installazione, le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare nome e qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate della prestazione, ed esigere che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall'offerente.
Tre imprese di costruzioni, abituate a partecipare da sole alle gare, decidono di operare insieme nei contratti pubblici in modo stabile. Con delibera dei rispettivi organi si impegnano a restare unite per almeno cinque anni e costituiscono un consorzio, dotandosi di una struttura di impresa comune. Da quel momento è il consorzio, e non le singole imprese, l'operatore economico che presenta l'offerta, sullo stesso piano di un imprenditore individuale o di una società.
- Uso scorrettoChiedere il nome delle persone fisiche incaricate, o pretendere che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall'offerente, sono facoltà riservate agli appalti con esecuzione di servizi o lavori, o forniture con posa in opera: non si estendono a ogni affidamento.
- Da leggere insieme aL'elenco del comma 2 apre le porte a queste forme, ma non ne esaurisce la disciplina: i requisiti dei consorzi trovano il proprio sviluppo nell'articolo 67, e le regole di partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari nell'articolo 68.Art. 67Art. 68
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-65
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