Principio del risultato
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IDei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazioneParte IDei principiTitolo II principi generali
- 1.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
- 2.
La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
- 3.
Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
- 4.
Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonchè per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
L'obiettivo della gara è il contratto affidato ed eseguito bene e in fretta: la concorrenza è il metodo, non il fine.
L'articolo 1 apre il Codice dicendo qual è lo scopo di tutto il resto. Chi affida deve arrivare al contratto e poi farlo eseguire: presto, e col miglior equilibrio possibile fra quello che si ottiene e quello che si paga, restando dentro legalità, trasparenza e concorrenza. Il ribaltamento sta nel comma 2, dove concorrenza e trasparenza diventano strumenti al servizio di quel risultato invece che traguardi in sé. E il risultato non resta un'enunciazione: il comma 4 ne fa il criterio prioritario con cui l'amministrazione esercita la discrezionalità, e lo porta dentro la valutazione della responsabilità di chi ha condotto la procedura.
Stai costruendo un ricorso o una difesa: è il criterio con cui si scioglie il concorso fra regole, e da solo non fonda mai una pretesa.
- c. 1L'obiettivo copre due momenti, l'affidamento e l'esecuzione, e va raggiunto con la massima tempestività e con il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, senza uscire da legalità, trasparenza e concorrenza.
- c. 2La concorrenza serve a ottenere il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire; la trasparenza serve a far applicare bene le regole nel modo più semplice e rapido, e a rendere il percorso verificabile fino in fondo.
- c. 3Il principio attua nei contratti pubblici il buon andamento e i correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, e si persegue nell'interesse della comunità e per gli obiettivi dell'Unione europea.
- c. 4È criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per individuare la regola del caso concreto, e serve fra l'altro a valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle varie fasi del contratto e ad attribuire gli incentivi secondo la contrattazione collettiva.
Un'impresa presenta l'offerta migliore, ma un allegato risulta firmato da un procuratore i cui poteri sono documentati in un altro file dello stesso plico. La commissione può leggere la vicenda in due modi: come un difetto formale da sanzionare, oppure come un dato ricostruibile dagli atti già in gara. Il principio del risultato spinge verso la seconda lettura, perché escludere la migliore offerta per una circostanza verificabile allontana dal contratto eseguito bene senza proteggere nessuno. Non è però una licenza: se la lacuna riguardasse un requisito di partecipazione, la regola specifica prevarrebbe, e il richiamo al risultato non basterebbe a superarla.
- Uso scorretto«Perseguire il risultato» non autorizza a saltare un adempimento: il comma 1 tiene insieme risultato, legalità, trasparenza e concorrenza.
- Uso scorrettoDa solo non fonda una pretesa: è criterio per esercitare la discrezionalità e per trovare la regola del caso concreto, quindi si spende accanto alla norma che disciplina la questione.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 2 sulla fiducia, che completa il disegno sul versante di chi decide, e all'articolo 4, che fa dei principi il criterio d'interpretazione delle altre disposizioni.Art. 2Art. 4
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 3, che tiene ferma l'apertura del mercato: il risultato non giustifica scorciatoie sull'accesso degli operatori.Art. 3
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-1
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