Consorzi non necessari
- In vigore dal
- 07/04/2026
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIGli operatori economici
- 1.
I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d): a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.
- 2.Abrogato
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.
- 3.
Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore. (9)
- 4.
I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, nè è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.
- 5.Modificato
((I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili)) possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 ((e dei commi 1 e 3)) del presente articolo, utilizzando requisiti propri ((ovvero)) facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono ((, secondo quanto previsto dall'allegato II.12)).
- 6.
Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 100, nell'allegato II.12 sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
- 7.
Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- 8.
Con riguardo ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo dell'attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonchè per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. ------------ AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera c)) che al comma 3, primo periodo, del presente articolo "le parole: «dal consorziato esecutore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla consorziata esecutrice»".
Il consorzio stabile presta i requisiti che i suoi consorziati gli hanno conferito, ma può metterne a disposizione solo quelli maturati davvero, non un cumulo illimitato.
L'articolo 67 disciplina i requisiti di capacità tecnica e finanziaria dei consorzi stabili, dei consorzi tra cooperative e tra imprese artigiane, e dei consorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria. La logica di fondo è il cumulo: per servizi e forniture i requisiti delle singole consorziate si sommano in capo al consorzio; per i lavori dipende da chi esegue — se il consorzio lavora con la propria struttura, cumula i propri requisiti con quelli delle consorziate, se invece designa le consorziate esecutrici, sono loro a doverli possedere. L'esecuzione tramite le consorziate indicate in offerta non è subappalto, ma resta ferma la responsabilità solidale. L'avvalimento copre solo ciò che il consorzio ha maturato in proprio, e non si può stare in più di un consorzio stabile contemporaneamente.
- c. 1Per i consorzi stabili, nei contratti di servizi e forniture i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio anche se posseduti dalle singole consorziate; nei lavori eseguiti dal consorzio con la propria struttura si cumulano i requisiti propri con quelli delle consorziate; nei lavori eseguiti tramite consorziate designate, sono queste ultime a possederli, anche mediante avvalimento.
- c. 3I requisiti generali devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici sia da quelle che prestano i requisiti; le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per lavori o servizi sono posseduti dal consorziato esecutore.
- c. 4I consorzi stabili eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in offerta, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale; la partecipazione in altra forma da parte di una consorziata designata determina l'esclusione del consorzio se integra la causa dell'unico centro decisionale, salvo prova contraria.
- c. 5I consorzi di cooperative, tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare con requisiti propri oppure facendo valere i mezzi, le attrezzature e l'organico medio delle consorziate che li costituiscono.
- c. 7Può essere oggetto di avvalimento solo ciò che il consorzio ha maturato in proprio, con specifica indicazione nell'attestazione SOA; è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- c. 8Ai fini dell'attestazione SOA, la qualificazione del consorzio stabile per una categoria di lavori è acquisita nella classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle singole imprese consorziate.
Un consorzio stabile formato da quattro imprese di costruzioni partecipa a una gara di lavori indicando in offerta due consorziate come esecutrici. Ai fini dell'attestazione SOA, la classifica del consorzio corrisponde alla somma di quelle possedute dalle singole imprese consorziate. Le due consorziate designate come esecutrici devono possedere in proprio, o dimostrare tramite avvalimento, i requisiti per la parte di lavori che eseguiranno; l'esecuzione tramite loro non costituisce subappalto, ma il consorzio resta comunque responsabile in solido verso la stazione appaltante.
- Uso scorrettoSe una consorziata designata dal consorzio partecipa alla stessa gara in qualunque altra veste, il consorzio rischia l'esclusione quando ricorre la causa dell'unico centro decisionale, salva la prova che il fatto non ha inciso sulla competizione né sulla capacità di eseguire correttamente il contratto.
- Da leggere insieme aL'avvalimento richiamato per i lavori eseguiti dalle consorziate designate non è una regola autonoma di questo articolo: segue il regime generale dell'avvalimento previsto dall'articolo 104.Art. 104
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-67
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