Accordo di collaborazione
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- 1.Modificato
((Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.))
- 2.Modificato
((Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.))
- 3.Modificato
((All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.))
- 4.Modificato
((Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.))
Un accordo di collaborazione facoltativo, allegato ai documenti di gara e firmato dopo l'aggiudicazione: organizza l'esecuzione, non sostituisce il contratto né ne integra i contenuti.
L'articolo 82-bis introduce uno strumento facoltativo: la stazione appaltante può inserire nei documenti di gara lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale, sottoscritto dopo l'aggiudicazione dalle parti coinvolte in misura significativa nell'esecuzione. Serve a organizzare forme, modalità e obiettivi della collaborazione, con meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati, per prevenire e ridurre i rischi e risolvere le controversie che nascono eseguendo l'accordo. Il limite è scritto nella norma stessa: l'accordo non prende il posto del contratto principale né degli altri contratti a quello collegati, e non ne integra i contenuti. Lo schema segue l'allegato II.6-bis, può prevedere premialità, e l'accordo stipulato va comunicato al Servizio contratti pubblici.
Stai leggendo l'accordo accanto al contratto: la clausola che sposta obblighi o termini del contratto principale eccede quello che il comma 1 gli riconosce.
- c. 1Inserire lo schema è una facoltà della stazione appaltante — il comma dice «possono» — e riguarda un accordo plurilaterale fra le parti coinvolte in misura significativa nell'esecuzione di lavori, servizi o forniture.
- c. 1Il confine è netto: l'accordo non sostituisce il contratto principale né gli altri contratti a quello collegati e strumentali all'esecuzione dell'appalto, e non ne integra i contenuti.
- c. 2Lo schema si redige in coerenza con l'allegato II.6-bis e definisce, guardando all'oggetto del contratto principale, obiettivi principali e collaterali, con le eventuali premialità legate al loro raggiungimento.
- c. 3La firma arriva dopo l'aggiudicazione, e l'accordo dice da sé come vi aderiscono gli operatori economici che entrano nell'esecuzione più tardi.
- c. 4Gli accordi stipulati si comunicano alla piattaforma del Servizio contratti pubblici, che ne monitora i risultati in esecuzione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia.
Un comune appalta la ristrutturazione di una scuola e allega ai documenti di gara lo schema dell'accordo. Dopo l'aggiudicazione lo fa sottoscrivere all'appaltatore e alle altre parti coinvolte in misura significativa; l'accordo fissa gli obiettivi della collaborazione e una premialità legata alla riduzione delle interferenze in cantiere. A metà lavori l'appaltatore invoca una clausola dell'accordo per giustificare una consegna oltre il termine contrattuale. Quella clausola può organizzare come le parti si parlano e prevengono il problema, ma il comma 1 esclude che l'accordo integri i contenuti del contratto: il termine resta quello contrattuale.
- Uso scorrettoL'accordo non integra i contenuti del contratto principale: leggerlo come fonte, per dirne due, di obblighi nuovi o di termini diversi gli chiede qualcosa che il comma 1 esclude espressamente.
- Uso scorrettoChi siano le parti coinvolte in misura significativa non lo dice questo articolo: il comma 3 le fa individuare secondo l'articolo 2 dell'allegato II.6-bis.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 82, perché lo schema entra fra i documenti di gara, e agli articoli 1 e 2: risultato e fiducia sono i principi che il testo pone a misura della collaborazione.Art. 82Art. 1Art. 2
- Da leggere insieme aIl comma 4 chiude su due indirizzi noti: la piattaforma del Servizio contratti pubblici dell'articolo 223, comma 10, e la Cabina di regia dell'articolo 221.Art. 223Art. 221
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-82-bis
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