Principio della fiducia
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IDei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazioneParte IDei principiTitolo II principi generali
- 1.
L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
- 2.
Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- 3.
Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonchè la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
- 4.
Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonchè per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.
Il Codice si fida di chi decide e di chi partecipa, e in cambio scrive quando la responsabilità scatta davvero.
L'articolo 2 è la contropartita dell'articolo 1: se al funzionario si chiede il risultato, gli si deve lasciare la decisione. Il comma 1 fonda l'attribuzione e l'esercizio del potere sulla fiducia reciproca, che nomina anche gli operatori economici. Il comma 2 la traduce in iniziativa e autonomia decisionale sulle scelte di acquisizione ed esecuzione. Ma la parte che si usa davvero è il comma 3: dice cosa costituisce colpa grave ai fini della responsabilità amministrativa, e mette al riparo chi si è attenuto a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Assisti un funzionario in un giudizio di responsabilità amministrativa: il comma 3 è dove si misura la colpa grave, e la sua ultima frase è la difesa più solida.
- c. 1Il potere si attribuisce e si esercita su un presupposto di fiducia reciproca nell'azione legittima, trasparente e corretta: dell'amministrazione, dei suoi funzionari e — allo stesso titolo — degli operatori economici.
- c. 2Il principio favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici sulle valutazioni e sulle scelte per acquisire ed eseguire le prestazioni, secondo il principio del risultato.
- c. 3Nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione costituisce colpa grave, per la responsabilità amministrativa, la violazione di norme di diritto e di auto-vincoli, la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza, l'omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste.
- c. 3Il metro non è astratto: contano in quanto esigibili dall'agente pubblico secondo le sue competenze e il caso concreto. E non è colpa grave ciò che discende da indirizzi giurisprudenziali prevalenti o da pareri delle autorità competenti.
- c. 4Stazioni appaltanti ed enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare le capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione.
Un RUP deve decidere se una clausola del disciplinare permette l'avvalimento nel suo caso. Trova un parere dell'ANAC che dice di sì e vi si attiene; due anni dopo, in sede di responsabilità amministrativa, gli si contesta un danno perché quella lettura era sbagliata. Il comma 3 gli dà l'argomento: ciò che discende dal riferimento al parere di un'autorità competente non è colpa grave. Se invece avesse ignorato un auto-vincolo scritto da lui nel disciplinare, l'articolo 2 non lo coprirebbe: è una delle condotte che quel comma nomina.
- Uso scorrettoLa fiducia non è un lasciapassare: il comma 1 la lega all'azione legittima, trasparente e corretta, e il comma 3 lascia in piedi la colpa grave.
- Uso scorrettoIl riparo del comma 3 chiede un indirizzo giurisprudenziale prevalente o il parere di un'autorità competente: una pronuncia isolata non basta.
- Da leggere insieme aIl comma 2 aggancia le scelte del funzionario al principio del risultato dell'articolo 1; l'articolo 4 fa dei principi il criterio d'interpretazione del resto.Art. 1Art. 4
- Da leggere insieme aIl comma 4 rinvia all'articolo 15, comma 7: i piani di formazione del personale.Art. 15
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-2
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