Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IDei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazioneParte IDei principiTitolo II principi generali
- 1.
Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.
- 2.
Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
- 3.
Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
- 4.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
- 5.
In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.
Uno shock straordinario e imprevedibile che scardina l'equilibrio del contratto apre un diritto: rinegoziare, per tornare al punto di partenza e non oltre.
L'articolo 9 detta una regola generale per gli imprevisti che colpiscono il contratto già in corso. Se accade qualcosa di straordinario e imprevedibile, fuori dall'alea che il contratto porta con sé, e l'equilibrio originario ne esce alterato in modo rilevante, la parte svantaggiata può chiedere di rinegoziare invece di veder saltare il rapporto. Il rimedio ha però due guinzagli: le somme escono dal quadro economico già stanziato, e il traguardo è tornare all'equilibrio di partenza, non un contratto migliore di quello aggiudicato.
Stai scrivendo il bando di un contratto lungo o esposto: le clausole di rinegoziazione vanno favorite e rese pubbliche già nell'atto di indizione.
- c. 1Il diritto alla rinegoziazione secondo buona fede nasce solo se ricorre tutto insieme: circostanze sopravvenute, straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato; alterazione rilevante dell'equilibrio originario; parte svantaggiata che quel rischio non aveva volontariamente assunto.
- c. 1Gli oneri della rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore sulle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti, e se occorre anche sulle economie da ribasso d'asta.
- c. 2La rinegoziazione resta dentro quelle risorse e si ferma al ripristino dell'equilibrio originario, quello che risulta dal bando e dall'aggiudicazione, senza toccarne la sostanza economica.
- c. 3Se le circostanze sopravvenute del comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
- c. 4Stazioni appaltanti ed enti concedenti favoriscono l'inserimento di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione, specie sui contratti esposti — per durata, contesto economico o altre circostanze — al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
Un comune affida per tre anni la gestione della mensa di due scuole, a canone mensile. Nel secondo anno un terremoto — straordinario, imprevedibile, estraneo alla normale alea del contratto, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato — rende inagibili gli edifici per un quadrimestre: il servizio diventa inutilizzabile, ma il canone continuerebbe a maturare per intero. Il comma 3 dà allora al comune, come parte per cui la prestazione è divenuta inutilizzabile, il diritto a una riduzione proporzionale per quel periodo. Alla riapertura, se lo stesso evento ha anche alterato in modo rilevante l'equilibrio del contratto, tocca al gestore chiedere la rinegoziazione per tornare all'equilibrio iniziale.
- Uso scorrettoUn rincaro che si poteva mettere in conto non apre nulla: normale alea, ordinaria fluttuazione economica e rischio di mercato restano fuori, e chi quel rischio l'aveva assunto non ha il diritto.
- Uso scorrettoRinegoziare non vuol dire riaprire il contratto: il tetto è il ripristino dell'equilibrio che risulta dal bando e dall'aggiudicazione, dentro le risorse del quadro economico.
- Da leggere insieme aIl comma 5 aggancia il principio alla revisione prezzi dell'articolo 60, che nei documenti di gara iniziali è obbligatoria, e alle modifiche in corso di esecuzione dell'articolo 120.Art. 60Art. 120
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-9
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