Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IDei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazioneParte IDei principiTitolo II principi generali
- 1.
Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
- 2.Modificato
Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso ((secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater)).
- 3.
Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.
L'amministrazione può concludere qualsiasi contratto, anche gratuito: e uno dei divieti che la fermano riguarda il lavoro intellettuale reso gratis.
L'articolo 8 riconosce alle pubbliche amministrazioni un'autonomia contrattuale piena: nel perseguire le proprie finalità istituzionali possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito. A fermarle è un divieto espresso di legge, non l'assenza di una norma che autorizzi quel contratto. Il comma 2 scrive uno di quei divieti, e morde subito sugli incarichi: la prestazione d'opera intellettuale non si può chiedere gratis al professionista, se non in casi eccezionali e con una motivazione adeguata, e fuori da quei casi resta da garantire l'equo compenso. Il comma 3 guarda dal verso opposto: se bene o prestazione arrivano per donazione e rispondono all'interesse pubblico, non c'è gara da bandire.
Stai qualificando un atto non oneroso: donazione e contratto gratuito prendono strade diverse, e solo la prima esce dall'obbligo di gara per questo articolo.
- c. 1Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
- c. 2Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese gratuitamente dai professionisti, salvo che in casi eccezionali: la deroga è doppia, perché serve l'eccezionalità e serve una motivazione adeguata.
- c. 2Fuori da quei casi l'amministrazione garantisce comunque l'equo compenso, e il testo vigente ne aggancia le modalità all'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.
- c. 3Beni o prestazioni ricevuti per donazione, se rispondono all'interesse pubblico, non passano da una gara; restano ferme le disposizioni del codice civile su forma, revocazione e azione di riduzione.
Un comune con poche risorse a bilancio deve far redigere lo studio di fattibilità della piazza centrale. Pubblica un avviso per trovare un professionista disposto a lavorare senza compenso, in cambio del nome sul cartello di cantiere e della prospettiva di un incarico futuro. La strada non regge: è prestazione d'opera intellettuale, che il comma 2 sottrae al gratuito fuori dai casi eccezionali e adeguatamente motivati, e la stretta di bilancio da sola non è l'eccezionalità richiesta. Diverso se un privato, per spirito di liberalità, offre al comune un'opera da collocare nella piazza: lì il comma 3 lascia accettare senza gara, purché risponda all'interesse pubblico.
- Uso scorretto«Casi eccezionali» non vuol dire «fondi che non bastano»: il comma 2 chiede anche la motivazione adeguata, e l'eccezionalità si argomenta sul singolo incarico.
- Uso scorrettoL'autonomia del comma 1 non è una franchigia: i divieti che la limitano stanno nel codice come in altre leggi, e l'elenco non si chiude leggendo questo articolo.
- Da leggere insieme aL'equo compenso del comma 2 si legge con l'articolo 41, che ne fissa le modalità ai commi 15-bis, 15-ter e 15-quater e a sua volta richiama questo articolo.Art. 41
- Da leggere insieme aIl contratto gratuito non è la donazione: l'articolo 13 tiene i contratti a titolo gratuito fuori dal codice, ma se offrono guadagno anche indiretto l'affidamento tiene conto dei principi degli articoli 1, 2 e 3.Art. 13Art. 1Art. 2Art. 3
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-8
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