Soccorso istruttorio
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Capo IIIGli altri requisiti di partecipazione alla gara
- 1.
Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
- 2.
L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.
- 3.
La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
- 4.
Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.
Un documento mancante o irregolare si può sanare entro un termine assegnato; l'offerta economica e tecnica, no.
Il soccorso istruttorio è la seconda possibilità sulla documentazione amministrativa. La stazione appaltante assegna un termine fra cinque e dieci giorni per integrare gli elementi mancanti della documentazione trasmessa — a meno che il documento non sia già nel fascicolo virtuale dell'operatore economico. Chi non risponde nel termine è escluso. Separato da questo, e sempre possibile, è il potere di chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica: chiarire non è integrare, e i chiarimenti non possono modificare l'offerta. Resta poi la rettifica dell'errore materiale, chiedibile fino al giorno fissato per l'apertura.
Stai valutando un'esclusione: il confine fra ciò che è sanabile e ciò che non lo è è la prima verifica.
- c. 1Il termine per l'integrazione non è inferiore a cinque giorni né superiore a dieci, e il soccorso non serve se il documento è già nel fascicolo virtuale dell'operatore alla scadenza del termine di presentazione.
- c. 2Chi non adempie nel termine stabilito è escluso dalla procedura: il soccorso è un'occasione, non una proroga indefinita.
- c. 3I chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica si possono sempre chiedere, con risposta fra cinque e dieci giorni: sono cosa diversa dall'integrazione documentale.
- c. 4La rettifica di un errore materiale nell'offerta tecnica o economica si può richiedere fino al giorno fissato per la loro apertura, e alle condizioni che il comma pone.
Un'impresa presenta l'offerta con la garanzia provvisoria allegata ma priva della firma del garante. È un vizio della documentazione amministrativa, non dell'offerta: la stazione appaltante non esclude subito, assegna un termine — fra cinque e dieci giorni — per l'integrazione. Attenzione a che cosa si può produrre in quei giorni: per la garanzia provvisoria la sanatoria passa da documenti con data certa anteriore alla scadenza per presentare le offerte, quindi una firma apposta adesso non serve e va provato che la garanzia esisteva già allora. Se l'impresa non risponde nei termini, il comma 2 impone l'esclusione. Diverso sarebbe se mancassero i costi della manodopera nell'offerta economica: lì l'articolo 108, comma 9, prevede l'esclusione a pena espressa, e il soccorso istruttorio non arriva.
- Uso scorrettoUsare il soccorso istruttorio per far modificare l'offerta economica o tecnica dopo l'apertura è un uso scorretto: il comma 3 consente di chiarire, non di cambiare.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 108, comma 9: l'omissione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza è esclusione per legge, e non è materia di soccorso.Art. 108
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 10 sulla tassatività delle cause di esclusione: un'esclusione per un vizio sanabile non superato dal soccorso è la contestazione tipica.Art. 10
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-101
MyGara applica questo articolo alle tue gare
Ogni gara pubblicata in Italia, letta e messa a confronto con quello che la tua impresa può fare.