Servizi alla persona
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VIIDisposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinariTitolo II servizi sociali e i servizi assimilati
- 1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 127, per l'affidamento dei servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono.
- 2.
Ai fini della presente Parte, sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014: a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; b) servizi di prestazioni sociali; c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.
- 3.
L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
- 4.
In applicazione dell'articolo 37 le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore.
- 5.
Le finalità di cui agli articoli 62 e 63 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.
- 6.
Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 32 a 34, all'articolo 59 e agli articoli da 71 a 76.
- 7.
Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 79, 80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
- 8.
Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
Per i servizi alla persona si applica un pacchetto scelto di procedure ordinarie con il rapporto qualità/prezzo come criterio obbligato; sotto soglia contano solo i principi di qualità del servizio.
L'articolo individua un regime per i cosiddetti servizi alla persona — sanitari, sociali e connessi, prestazioni sociali, e altri servizi pubblici, sociali e personali — che si applica in aggiunta a quello dei servizi sociali dell'articolo 127. Fissa innanzitutto obiettivi sostanziali: l'affidamento deve garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza del servizio, tenendo conto delle esigenze specifiche degli utenti, compresi i gruppi svantaggiati. Collega poi la programmazione degli affidamenti alla disciplina generale sugli strumenti di programmazione, e rimanda alle forme di aggregazione territoriale — a partire dai distretti sociosanitari — per perseguire le finalità di aggregazione e qualificazione delle committenze. Per l'aggiudicazione richiama gli strumenti di acquisizione elettronica, gli accordi quadro e le procedure ordinarie di gara, più un pacchetto di norme su specifiche tecniche, pubblicazione, esclusione, requisiti e offerte anomale — imponendo sempre il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Sotto la soglia europea, l'intero corredo si riduce ai soli principi di qualità enunciati in apertura.
- c. 1Salvo quanto già previsto per i servizi sociali e assimilati, l'affidamento dei servizi alla persona segue le regole aggiuntive di questo articolo.
- c. 2Sono servizi alla persona, ai fini di questa Parte: i servizi sanitari, sociali e connessi; le prestazioni sociali; e altri servizi pubblici, sociali e personali, compresi quelli forniti da associazioni sindacali, organizzazioni politiche, associazioni giovanili e altre organizzazioni associative.
- c. 3L'affidamento deve garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza del servizio, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti — compresi i gruppi svantaggiati — e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
- c. 4In applicazione dell'articolo 37, le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore.
- c. 5Le finalità di aggregazione e di qualificazione delle committenze indicate dagli articoli 62 e 63 si perseguono anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.
- c. 6Per l'aggiudicazione si applicano i sistemi dinamici di acquisizione, le aste elettroniche, i cataloghi elettronici e gli accordi quadro, oltre alle procedure ordinarie — aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione e negoziata senza pubblicazione di bando.
- c. 7Si applicano inoltre le norme su specifiche tecniche, etichettature, pubblicazione europea e nazionale, inviti ai candidati, cause di esclusione automatica e non automatica, illecito professionale grave, verifica dei requisiti, requisiti di ordine speciale, soccorso istruttorio e offerte anormalmente basse, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo.
- c. 8Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona sotto quella soglia si applicano i principi e i criteri di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza indicati al comma 3.
- Da leggere insieme aQuesto regime si applica «salvo quanto previsto dall'articolo 127»: per i servizi sociali e assimilati veri e propri resta quella la disciplina, non questa.Art. 127
- Da leggere insieme aLa soglia del comma 8 è quella dell'articolo 14, comma 1, lettera d): sotto quel valore non si applica il regime dei commi 4-7, ma solo i principi del comma 3.Art. 14
- Uso scorrettoIl comma 7 non lascia scelta sul criterio di aggiudicazione: è sempre il miglior rapporto qualità/prezzo, mai il solo prezzo più basso.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-128
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