Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Capo IIIGli altri requisiti di partecipazione alla gara
- 1.Modificato
((Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:)) a) ((per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto;)) b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.
Sopra i 20,6 milioni di euro i requisiti ordinari possono non bastare: la stazione appaltante può chiedere di più, ma solo per due ragioni precise.
L'articolo 103 apre un canale aggiuntivo, non obbligatorio, per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 20.658.000 euro. Oltre ai requisiti ordinari dell'articolo 100, la stazione appaltante può chiedere requisiti aggiuntivi, ma solo per due finalità tassative: capacità economico-finanziaria, oppure capacità professionale quando l'appalto richiede la classifica illimitata. Per la prima, l'operatore fornisce parametri economico-finanziari certificati da una società di revisione o da altri soggetti preposti, da cui emerga in modo inequivoco la sua esposizione finanziaria al momento della partecipazione. Per la seconda, riservata agli appalti da almeno 100 milioni di euro, l'operatore prova di aver eseguito lavori nella categoria prevalente, certificati tramite il certificato di esecuzione lavori. È una norma di soglia, non una scorciatoia per requisiti estranei a queste due finalità.
Verifica che il bando indichi quale dei due requisiti aggiuntivi sta esercitando, e che l'importo dell'appalto raggiunga la soglia corrispondente — 20.658.000 euro per il primo, 100 milioni per il secondo.
- c. 1Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 20.658.000 euro, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli ordinari dell'articolo 100: è una facoltà, non un obbligo.
- c. 1Il primo requisito aggiuntivo serve a verificare la capacità economico-finanziaria: l'operatore fornisce parametri economico-finanziari significativi certificati da una società di revisione o da altri soggetti preposti, da cui emerga in modo inequivoco la sua esposizione finanziaria al momento della partecipazione.
- c. 1Il secondo requisito aggiuntivo serve a verificare la capacità professionale per gli appalti con classifica illimitata: l'operatore prova di aver eseguito lavori di entità e tipologia comprese nella categoria prevalente, certificati dalle rispettive stazioni appaltanti tramite il certificato di esecuzione lavori.
- c. 1Questo secondo requisito si applica solo agli appalti di importo pari o superiore a 100 milioni di euro: sotto quella soglia, la stazione appaltante non può chiederlo.
Una stazione appaltante bandisce una procedura per la costruzione di un tratto autostradale del valore di 120 milioni di euro, sopra entrambe le soglie dell'articolo 103. Il bando prevede quindi — oltre ai requisiti ordinari dell'articolo 100 — sia parametri economico-finanziari certificati da una società di revisione, da cui risulti l'esposizione finanziaria al momento della partecipazione, sia prova di aver eseguito lavori della stessa tipologia ed entità della categoria prevalente, tramite certificato di esecuzione lavori.
- Uso scorrettoLa facoltà dell'articolo 103 è circoscritta alle due finalità che la norma elenca — capacità economico-finanziaria e, sopra i 100 milioni di euro, capacità professionale per la classifica illimitata: non può diventare un pretesto per aggiungere requisiti di natura diversa a quelli già fissati dall'articolo 100.Art. 100
- Da leggere insieme aI requisiti aggiuntivi si sommano, non sostituiscono, quelli ordinari dell'articolo 100; è l'articolo 107, nel subordinare l'aggiudicazione al possesso dei requisiti richiesti, a richiamare l'articolo 103 accanto all'articolo 100.Art. 100Art. 107
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-103
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