Verifica del possesso dei requisiti
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Capo IIIGli altri requisiti di partecipazione alla gara
- 1.
La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonchè tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
- 2.
La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.
- 3.
Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
- 3-bis.Modificato
((In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.))
I requisiti si controllano dal fascicolo virtuale e dalle banche dati, senza richiedere di nuovo carte già in mano alla pubblica amministrazione.
L'articolo 99 stabilisce come la stazione appaltante verifica che l'operatore economico sia senza cause di esclusione e in possesso dei requisiti richiesti. Il canale è uno solo: il fascicolo virtuale dell'operatore economico, integrato dai documenti che l'operatore allega e dall'interoperabilità con le banche dati pubbliche. Ne discende il divieto di chiedere documenti già nel fascicolo, già in possesso della stazione appaltante da un affidamento precedente, o comunque acquisibili tramite le banche dati interoperabili. Prevede anche una valvola per quando il sistema si inceppa: si può aggiudicare su autocertificazione, ma la verifica resta dovuta.
In un contenzioso sul comma 3-bis, controlla se la verifica sostanziale è arrivata a conclusione: copre un ritardo, non sostituisce il controllo.
- c. 1La stazione appaltante verifica l'assenza delle cause di esclusione automatiche tramite il fascicolo virtuale, i documenti allegati e le banche dati pubbliche interoperabili.
- c. 2Con le stesse modalità verifica anche l'assenza delle cause di esclusione non automatiche e il possesso dei requisiti di partecipazione.
- c. 3Non si possono chiedere all'operatore documenti già nel fascicolo virtuale, già in possesso della stazione appaltante per una precedente aggiudicazione o un accordo quadro, o acquisibili tramite le banche dati interoperabili.
- c. 3-bisSe il fascicolo virtuale o i sistemi connessi non funzionano, decorso un termine dalla proposta di aggiudicazione si può comunque aggiudicare in via immediatamente efficace, previa autocertificazione dell'offerente sui requisiti non verificabili per il malfunzionamento.
- c. 3-bisL'obbligo di concludere le verifiche resta fermo: se l'aggiudicatario è privo dei requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, salvo il pagamento delle prestazioni nei limiti dell'utilità conseguita, e segnala alle autorità competenti.
Un consorzio di cooperative partecipa a una gara per servizi di ristorazione scolastica indetta da un Comune. Nella domanda allega il DURC e il certificato camerale, ma non ripropone l'attestazione antimafia: l'aveva già acquisita lo stesso Comune due mesi prima, per un affidamento di pulizie allo stesso consorzio. La commissione incrocia il fascicolo virtuale con quanto già in possesso dell'ente e chiude la verifica senza chiedere altro: richiederla sarebbe stato l'aggravio che il comma 3 vuole evitare.
- Uso scorrettoIl divieto non si limita a un documento già chiesto una prima volta: copre anche quello mai richiesto ma già acquisibile dalle banche dati interoperabili — è un aggravio non giustificato chiederlo quando la stazione appaltante può procurarselo da sé.
- Uso scorrettoLa valvola per il malfunzionamento non sospende la verifica, la rinvia: l'aggiudicazione sulla sola autocertificazione resta provvisoria finché il controllo non si conclude.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 24, che istituisce il fascicolo virtuale su cui poggiano tutte le verifiche di questo articolo.Art. 24
- Da leggere insieme aVa letto insieme agli articoli 94 e 95, da cui vengono le cause di esclusione automatiche e non, e agli articoli 100 e 103, da cui vengono i requisiti qui verificati.Art. 94Art. 95Art. 100Art. 103
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-99
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