Principi generali in materia di selezione
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo VLa selezione delle offerte
- 1.
Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110 previa verifica, in applicazione dell'articolo 91 e dell'allegato II.8, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, della sussistenza dei seguenti presupposti: a) l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonchè nei documenti di gara; b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103.
- 2.
La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
- 3.
Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.
L'aggiudicazione segue criteri fissati altrove, ma qui si fissano le condizioni per arrivarci — e la facoltà di invertire l'ordine dei controlli.
L'articolo 107 apre il titolo sui criteri di selezione con tre regole di cornice. Il comma 1 subordina l'aggiudicazione, fatta secondo i criteri degli articoli 108 e 110 (il 109 è abrogato), alla conformità dell'offerta al bando o all'invito e ai documenti di gara, e alla mancata esclusione di chi la presenta, in possesso dei requisiti dell'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103. Il comma 2 permette di non aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa se non rispetta gli obblighi ambientali, sociali e del lavoro. Il comma 3 introduce l'inversione procedimentale nelle procedure aperte: si possono esaminare le offerte prima di verificare l'idoneità degli offerenti, purché la verifica successiva resti imparziale e trasparente.
Verifica se gli atti di gara dichiarano l'inversione procedimentale, esercitata dopo la scadenza del termine per le offerte.
- c. 1L'aggiudicazione segue i criteri degli articoli 108 e 110 (il 109 è abrogato), previa verifica che l'offerta sia conforme alle previsioni del bando o dell'invito e dei documenti di gara.
- c. 1L'offerta deve inoltre provenire da un offerente non escluso e in possesso dei requisiti dell'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103.
- c. 2La stazione appaltante può non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se accerta che non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE.
- c. 3Nelle procedure aperte la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, esercitando questa facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- c. 3Se si avvale di questa possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.
Un ente bandisce una procedura aperta per la fornitura di arredi scolastici. Negli atti di gara dichiara che si avvarrà della facoltà di esaminare le offerte prima di verificare l'idoneità degli offerenti, e la esercita dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La commissione valuta prima il contenuto tecnico ed economico delle offerte; solo dopo verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione, garantendo che quella verifica resti imparziale e trasparente come se fosse stata condotta per prima.
- Uso scorrettoL'inversione procedimentale non abbassa lo standard: chi la sceglie garantisce comunque che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, come impone il comma 3.
- Da leggere insieme aI criteri di aggiudicazione richiamati dal comma 1 stanno negli articoli 108 e 110 (il 109 è abrogato); i requisiti sono invece quelli dell'articolo 100 e, per gli appalti di importo rilevante, dell'articolo 103.Art. 108Art. 109Art. 110Art. 100Art. 103
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-107
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