Art. 26 D.Lgs. 36/2023

Regole tecniche

In vigore dal
31/12/2024
Testo vigente al
14/08/2026

Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

  1. 1.
    Modificato

    ((Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonchè la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.))

  2. 2.
    Modificato

    ((Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonchè della sicurezza delle informazioni.))

  3. 3.
    Modificato

    La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID ((alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2)), consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.

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