Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IDei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazioneParte IDei principiTitolo II principi generali
- 1.
Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
- 2.Modificato
((Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.))
- 2-bis.Modificato
((In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.))
- 3.Modificato
((Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici)) possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
- 4.Modificato
Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 ((, in conformità all'allegato I.01)).
- 5.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
- 6.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Il contratto collettivo lo indica chi affida, dentro i documenti di gara: l'impresa può applicarne un altro solo se tutela allo stesso modo.
La scelta del contratto collettivo entra dentro la procedura. Chi affida lo individua guardando alle prestazioni e alla zona in cui si eseguono, e lo scrive nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre; se una parte scorporabile pesa abbastanza, ne indica un secondo. L'impresa che ne applica uno diverso non è tagliata fuori: lo dichiara nell'offerta, e prima dell'aggiudicazione sostiene che le tutele sono equivalenti. La seconda metà guarda ai pagamenti: con il DURC irregolare o le buste paga in ritardo, la stazione appaltante trattiene e paga al posto dell'affidatario.
Ti chiedono se un contratto alternativo regge: la partita si gioca sull'equivalenza delle tutele, non sul nome.
- c. 1Al personale impiegato si applica il contratto del settore e della zona in cui il lavoro si svolge, fra quelli delle sigle più rappresentative sul piano nazionale e connessi all'attività dell'appalto.
- c. 2Stazione appaltante ed ente concedente indicano il contratto applicabile nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre, in conformità all'allegato I.1.
- c. 2-bisSe prestazioni scorporabili hanno attività diverse dalla prevalente e per almeno il 30 per cento ricadono nella medesima categoria omogenea, va indicato anche il loro contratto.
- c. 3In quei casi l'operatore può indicare in offerta il diverso contratto applicato, purché garantisca le stesse tutele.
- c. 4Se l'operatore ha offerto un contratto diverso, prima di affidare si acquisisce l'impegno ad applicarlo per tutta la durata, oppure la dichiarazione di equivalenza delle tutele, verificata con le modalità dell'articolo 110 e dell'allegato I.1.
- c. 5Le stesse tutele normative ed economiche vanno garantite, in tutti i casi, ai lavoratori in subappalto.
- c. 6Con inadempienza a DURC l'importo si trattiene dal pagamento; in ogni caso corre comunque una ritenuta dello 0,50 per cento. Sul ritardo nelle retribuzioni il responsabile del progetto invita a pagare in quindici giorni: solo se la richiesta non è contestata in quel termine la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori.
Un comune mette a gara pulizie e portierato. Le pulizie sono la prestazione prevalente; il portierato è scorporabile e vale il 35 per cento — soglia pari o superiore al 30 per cento — nella stessa categoria omogenea di attività: l'amministrazione indica quindi, accanto al contratto delle pulizie, anche quello del portierato. Un'impresa concorrente applica un contratto diverso da entrambi: lo scrive nell'offerta e afferma che le tutele sono equivalenti. Prima di aggiudicare il comune chiede la dichiarazione di equivalenza e la verifica con le modalità dell'articolo 110. Per l'articolo 11 conta il confronto fra le tutele normative ed economiche, non il nome del contratto.
- Uso scorrettoIndicare un contratto in gara non chiude il tema: l'equivalenza si dichiara e si verifica prima dell'aggiudicazione, non a esecuzione avviata.Art. 110
- Uso scorrettoIl contratto alternativo non serve a spendere meno sul personale: deve garantire le stesse tutele, ed è su quel confronto che regge o cade.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 119, che per il subappalto rinvia qui, e all'articolo 41, che tiene i costi della manodopera fuori dal ribasso.Art. 119Art. 41
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-11
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