Offerte anormalmente basse
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo VLa selezione delle offerte
- 1.
Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
- 2.
In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.
- 3.
Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- 4.Modificato
Non sono ammesse giustificazioni: a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; b) in relazione ((ai costi)) di sicurezza di cui alla normativa vigente.
- 5.
La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.
- 6.
Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.
L'offerta che sembra troppo bassa non si scarta: si fa spiegare, e si esclude solo se la spiegazione non regge.
L'articolo 110 è il regime ordinario dell'anomalia, quello che si applica ogni volta che non ricorrono le condizioni strette dell'articolo 54. La stazione appaltante valuta congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta; se appare anormalmente bassa chiede spiegazioni per iscritto, con un termine non superiore a quindici giorni. L'esclusione arriva solo dopo, e solo se le spiegazioni non giustificano il livello di prezzi o costi proposti. Due cose non si possono mai giustificare: i minimi salariali inderogabili e i costi della sicurezza.
Stai assistendo un'impresa nel subprocedimento di verifica: il perimetro di ciò che è giustificabile è la prima cosa da fissare.
- c. 1La valutazione riguarda la migliore offerta, e si fa su elementi specifici che il bando o l'avviso devono indicare — inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9.
- c. 2Le spiegazioni si chiedono per iscritto, con un termine non superiore a quindici giorni: non c'è esclusione senza contraddittorio.
- c. 3Le giustificazioni ammesse riguardano l'economia del processo, le soluzioni tecniche prescelte, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente dispone e le altre voci elencate dal comma 3.
- c. 4Non sono mai ammesse giustificazioni sui trattamenti salariali minimi inderogabili né sui costi della sicurezza: su quelle voci il ribasso non si spiega, si perde.
- c. 5L'esclusione arriva se le spiegazioni non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o costi, oppure per una delle quattro cause che il comma elenca: violazione degli obblighi ambientali, sociali e del lavoro; violazione degli obblighi sul subappalto; oneri aziendali della sicurezza incongrui rispetto all'appalto; costo del personale sotto i minimi salariali delle tabelle ministeriali.
Su un appalto di servizi da 800.000 euro con offerta economicamente più vantaggiosa, la prima classificata offre un ribasso del 38%. L'articolo 54 non si applica — il criterio non è il prezzo più basso — quindi non c'è esclusione automatica: la stazione appaltante chiede spiegazioni per iscritto assegnando quindici giorni. L'impresa può motivare con l'organizzazione del proprio processo e con soluzioni tecniche che riducono i costi. Non può invece motivare abbassando il costo del lavoro sotto i minimi contrattuali inderogabili né comprimendo gli oneri di sicurezza: su quelle due voci, per il comma 4, la giustificazione non è ammissibile e l'esclusione segue.
- Uso scorrettoEscludere un'offerta perché «troppo bassa» senza aver chiesto spiegazioni scritte è il vizio classico di questo articolo: l'anomalia dell'articolo 110 non è mai automatica.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 54: quello descrive l'eccezione in cui il taglio è automatico, questo la regola. L'articolo 54 comma 1 lo dice espressamente, con l'inciso «in deroga a quanto previsto dall'articolo 110».Art. 54
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 108, comma 9: i costi della manodopera dichiarati nell'offerta economica sono uno degli elementi su cui la congruità si misura.Art. 108
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-110
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