Recesso
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VIDell'esecuzione
- 1.Modificato
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purchè tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonchè del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto ((all'articolo 11 dell'allegato II.14.))
- 2.
L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
- 3.
L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.
La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, senza dover motivare, ma solo pagando integralmente ciò che l'appaltatore ha già eseguito o preparato.
Il recesso è la facoltà della stazione appaltante di sciogliere il contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, senza che serva un inadempimento dell'appaltatore o una motivazione particolare. È una facoltà, non gratuita: la stazione appaltante deve tenere indenne l'appaltatore, pagando i lavori o le prestazioni già eseguite, il valore dei materiali utili presenti in cantiere o in magazzino, e in più un decimo dell'importo di ciò che restava da eseguire. La decisione si manifesta con una comunicazione scritta, con un preavviso minimo prima che diventi operativa; scaduto quel termine, la stazione appaltante prende in consegna quanto realizzato e procede al collaudo o alla verifica di regolarità. I dettagli sul rimborso dei materiali, sulla facoltà di ritenzione della stazione appaltante e sugli obblighi di rimozione a carico dell'appaltatore sono affidati a un allegato tecnico, richiamato espressamente dall'articolo.
Verifichi un recesso già comunicato: controlla il preavviso di venti giorni e che il conteggio dell'indennizzo includa il decimo delle prestazioni residue.
- c. 1La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore pagando i lavori o le prestazioni eseguite, il valore dei materiali utili esistenti in cantiere o in magazzino, e un decimo dell'importo di lavori, servizi o forniture non eseguiti.
- c. 2Il recesso si esercita con una comunicazione scritta all'appaltatore, con un preavviso non inferiore a venti giorni; decorso il preavviso, la stazione appaltante prende in consegna i lavori, i servizi o le forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità di quanto reso.
- c. 3Il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero a carico dell'appaltatore sono disciplinati dall'allegato II.14.
Una stazione appaltante ha stipulato un contratto di fornitura pluriennale, ma un cambio di priorità la porta a non avere più bisogno delle consegne residue. Comunica per iscritto il recesso al fornitore, rispettando il preavviso minimo prima che l'atto diventi operativo. Alla scadenza del preavviso, liquida quanto già consegnato e il valore dei materiali già predisposti in magazzino, aggiungendo il decimo dell'importo delle forniture non ancora eseguite. Il fornitore non può pretendere altro: non c'è un inadempimento da contestare, e l'indennizzo copre già l'intero pregiudizio riconosciuto dalla norma.
- Uso scorrettoL'articolo si apre facendo salvo quanto previsto dal codice delle leggi antimafia sui provvedimenti interdittivi e sull'informazione antimafia: quando quelle norme impongono lo scioglimento del rapporto, la disciplina non è quella facoltativa di questo articolo.
- Uso scorrettoL'indennizzo del comma 1 è una somma forfettaria e non richiede una liquidazione analitica del mancato guadagno dell'appaltatore: il decimo delle prestazioni non eseguite esaurisce, da solo, quella voce.
- Da leggere insieme aIl recesso qui disciplinato è diverso dalla risoluzione dell'articolo 122: non presuppone un vizio dell'affidamento o un inadempimento, ed è per questo che l'indennizzo integrale sostituisce ogni altra forma di responsabilità.Art. 122
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-123
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