Servizi sostitutivi di mensa
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Titolo IIGli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari
- 1.
L'attività di emissione di buoni pasto ha per scopo l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale per il tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di buoni pasto o di altri titoli rappresentativi di servizi.
- 2.
L'affidamento dei servizi sostitutivi di cui al presente articolo è riservato a società di capitali, con capitale versato non inferiore a 750.000 euro e costituite con tale specifico oggetto sociale, il cui bilancio deve essere corredato della relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
- 3.
Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 deve essere provato mediante preventiva segnalazione certificata di inizio attività, redatta dai rappresentanti legali della società e trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
- 4.
Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza.
- 5.
L'affidamento dei servizi di cui al presente articolo avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra cui: a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto; b) la rete degli esercizi da convenzionare, con specifica valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei pesi, delle caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata; c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti; d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati; e) il progetto tecnico.
- 6.Modificato
L'allegato II.17 individua gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili. Nel caso di buoni pasto in forma elettronica è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
- 7.
Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa, eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione, è sufficiente l'assunzione, da parte dell'operatore economico, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione, fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.
- 8.
Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore nominale.
Solo società di capitali dedicate e ben patrimonializzate possono emettere buoni pasto, e l'aggiudicazione premia sempre la qualità della rete di esercizi, mai il solo sconto.
L'articolo disciplina i servizi sostitutivi di mensa aziendale erogati con buoni pasto o titoli equivalenti, spesi presso esercizi convenzionati. Riserva l'attività a società di capitali costituite apposta, con capitale versato minimo e bilancio certificato, e ammette gli operatori di altri Paesi dell'Unione europea già autorizzati lì. Per l'aggiudicazione impone sempre il miglior rapporto qualità/prezzo: il bando valuta il ribasso sul valore del buono, la rete di esercizi convenzionati, lo sconto incondizionato verso gli esercenti — con un tetto preciso —, i termini di pagamento e il progetto tecnico. Un allegato definisce gli esercizi ammessi e gli accordi fra emittenti ed esercenti. Chi non ha ancora l'intera rete richiesta può comunque partecipare impegnandosi ad attivarla entro il termine del bando, pena la decadenza dell'aggiudicazione; e lungo tutta la filiera il buono deve restare spendibile per l'intero valore nominale.
- c. 1L'emissione di buoni pasto eroga il servizio sostitutivo di mensa aziendale tramite esercizi convenzionati, a mezzo di buoni pasto o di altri titoli rappresentativi di servizi.
- c. 2L'affidamento è riservato a società di capitali costituite con questo oggetto sociale, con capitale versato non inferiore a 750.000 euro e un bilancio corredato dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.
- c. 3Il possesso di quei requisiti si prova con una segnalazione certificata di inizio attività, trasmessa dai rappresentanti legali al ministero competente.
- c. 4Gli operatori con sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività se già autorizzati secondo le norme del proprio Paese di appartenenza.
- c. 5L'aggiudicazione avviene esclusivamente sul miglior rapporto qualità/prezzo, valutando il ribasso sul buono, la rete di esercizi, lo sconto incondizionato — non oltre il 5% del nominale —, i termini di pagamento e il progetto tecnico.
- c. 6Un allegato definisce gli esercizi ammessi, le caratteristiche dei buoni pasto e gli accordi fra emittenti ed esercenti; per i buoni elettronici è garantito un unico terminale di pagamento.
- c. 7Se il possesso della rete di esercizi è richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione, basta l'impegno ad attivarla entro il termine fissato dal bando; la mancata attivazione entro quel termine fa decadere l'aggiudicazione.
- c. 8Stazioni appaltanti, società di emissione ed esercizi convenzionati devono ciascuno, nella propria attività, consentire che il buono pasto sia utilizzabile per l'intero valore nominale.
Una società di capitali con capitale versato di 800.000 euro, costituita apposta per l'emissione di buoni pasto, partecipa a una gara che valuta anche l'ampiezza della rete di esercizi convenzionati. Non avendo ancora tutta la rete pronta, si impegna ad attivarla entro il termine fissato dal bando. Vince offrendo, fra l'altro, uno sconto incondizionato del 4 per cento agli esercenti, sotto il tetto del 5 per cento consentito. Alla scadenza del termine, però, la rete promessa non è ancora operativa: l'aggiudicazione decade.
- Uso scorrettoIl comma 7 non ammette come requisito effettivo la sola promessa di rete: la mancata attivazione entro il termine fissato dal bando fa decadere l'aggiudicazione già ottenuta, non solo il punteggio con cui era stata valutata.
- Uso scorrettoIl comma 8 impedisce a ogni soggetto della filiera — stazione appaltante, società di emissione, esercente — di erodere il valore nominale del buono: l'utilizzabilità per l'intero valore è un obbligo di ciascuno, non una prassi facoltativa.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-131
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