Art. 147 D.Lgs. 36/2023

Elettricità

In vigore dal
31/12/2024
Testo vigente al
14/08/2026

Libro IIIDell'appalto nei settori specialiParte IDisposizioni generali

  1. 1.

    L'affidamento dei contratti inerenti al settore dell'elettricità è soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività: a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; b) di alimentazione di tali reti con l'elettricità, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.

  2. 2.

    L'alimentazione, con elettricità, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non è considerata un'attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di elettricità avviene perchè il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149; b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.

  3. 2-bis.
    Modificato

    ((Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1.))

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