Acqua
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IIIDell'appalto nei settori specialiParte IDisposizioni generali
- 1.
L'affidamento dei contratti inerenti al settore idrico è soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività: a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; b) di alimentazione di tali reti con acqua potabile, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.
- 2.
L'alimentazione, con acqua potabile, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi non è considerata un'attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di acqua potabile avviene perchè il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dagli articoli da 146 a 149; b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.
- 3.
Si applicano le disposizioni del codice agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano un'attività di cui al comma 1 quando riguardino: a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti; b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
- 4.
Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice gli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitino una o entrambe le attività di cui al comma 1.
- 5.
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile oppure per alimentare tali reti con acqua potabile.
- 6.
Sono escluse dall'applicazione del codice le concessioni che siano collegate a una delle attività del comma 5 e riguardino: a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento di acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti; b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
Nel settore idrico il Codice segue l'acqua potabile: la stessa materia, irrigazione o acque reflue, rientra per gli appalti ed esce per le concessioni.
L'articolo 148 definisce il perimetro del settore idrico ai fini del Codice: due attività lo fanno scattare, la gestione di reti fisse che forniscono acqua potabile al pubblico, e l'alimentazione di quelle reti. Chi produce acqua solo per il proprio consumo resta fuori, se il consumo serve un'attività estranea agli altri settori speciali e l'immissione in rete non supera una soglia sul triennio. L'articolo tratta poi diversamente appalti e concessioni sulle stesse materie: include appalti di progettazione per irrigazione o acque reflue sopra soglia, esclude l'acquisto di acqua e, soprattutto, le concessioni sulle reti idriche — anche quelle sulle materie incluse per gli appalti.
La distinzione fra appalto e concessione nel settore idrico non è formale: per irrigazione e acque reflue il Codice tratta i due strumenti in modo opposto.
- c. 1Il Codice si applica ai contratti del settore idrico solo per due attività: la gestione di reti fisse che forniscono acqua potabile al pubblico, e l'alimentazione di quelle reti, dalla produzione alla vendita all'ingrosso o al dettaglio.
- c. 2Chi produce acqua potabile solo perché il consumo serve un'attività estranea agli altri settori speciali, e immette in rete non più del 30 per cento della produzione totale — media dell'ultimo triennio — non esercita l'attività del comma 1.
- c. 3Il Codice si applica anche agli appalti e ai concorsi di progettazione nel settore idrico quando riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio in cui più del 20 per cento del volume reso disponibile sia destinato all'acqua potabile, oppure lo smaltimento o trattamento delle acque reflue.
- c. 4Gli appalti per il semplice acquisto di acqua, aggiudicati da un ente del settore idrico, restano fuori dal Codice.
- c. 5Le concessioni per fornire o gestire le reti idriche, o per alimentarle con acqua potabile, sono escluse dal Codice — a differenza degli appalti sulle stesse reti.
- c. 6Le concessioni collegate alle attività del comma 5, se riguardano le stesse categorie di progetti del comma 3, restano comunque escluse: stessa soglia del 20 per cento, esito opposto rispetto agli appalti.
Un consorzio di bonifica realizza un canale di irrigazione che destina il 25 per cento del volume d'acqua disponibile alla rete potabile del comune vicino: superata la soglia, l'appalto segue le regole del Codice. Qualche mese dopo lo stesso consorzio affida a un privato la concessione per la rete di distribuzione dell'acqua potabile in un'area vicina: pur trattandosi della stessa materia, la concessione resta esclusa dal Codice.
- Da leggere insieme aL'esenzione del comma 2 richiede che il consumo autoprodotto serva un'attività estranea a tutti gli altri settori speciali — gas ed energia termica, elettricità, trasporti — non solo al settore idrico.Art. 146Art. 147Art. 149
- Da leggere insieme aLe concessioni del comma 5 restano escluse dal Codice anche quando riguardano le stesse categorie di progetti del comma 3: stessa soglia del 20 per cento, esito opposto rispetto agli appalti.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-148
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