Settore dei porti e degli aeroporti
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IIIDell'appalto nei settori specialiParte IDisposizioni generali
- 1.
Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Nel settore dei porti e degli aeroporti il criterio non è la rete, come per elettricità, acqua o trasporti: è lo sfruttamento dell'area geografica messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi o fluviali.
L'articolo 150 definisce il perimetro del settore dei porti e degli aeroporti ai fini del Codice con una sola disposizione, senza eccezioni o condizioni interne: rientrano le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali. Il criterio è diverso da quello usato per elettricità, acqua e servizi di trasporto: lì il Codice guarda alla gestione di una rete fisica; qui guarda al controllo di un'area geografica messa a disposizione di chi la usa per trasportare persone o merci. Non serve dimostrare che l'ente gestisce direttamente il traffico: basta che metta a disposizione dei vettori l'infrastruttura su cui quel traffico si svolge.
Verifica il criterio giusto: non cercare una rete fisica gestita dall'ente, come per gli altri settori speciali, ma il controllo di un'area geografica messa a disposizione dei vettori.
- c. 1Il Codice si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Un'autorità che gestisce un porto marittimo, mettendo le banchine e i terminal a disposizione delle compagnie di navigazione, affida un appalto per ammodernare il terminal container e aumentarne la capacità di movimentazione. Il contratto segue le regole del Codice, perché l'autorità sfrutta l'area portuale mettendola a disposizione dei vettori marittimi che vi attraccano: non conta che l'autorità non gestisca direttamente le navi o il traffico, ma solo l'infrastruttura su cui quel traffico si svolge.
- Da leggere insieme aA differenza degli articoli 147, 148 e 149, che assoggettano al Codice la messa a disposizione o gestione di reti, qui il criterio è lo sfruttamento di un'area geografica: non serve una rete, basta il controllo dell'area messa a disposizione dei vettori.Art. 147Art. 148Art. 149
- Da leggere insieme aSe l'attività portuale o aeroportuale è direttamente esposta alla concorrenza su un mercato liberamente accessibile, il Codice può non applicarsi anche qui: ma serve una richiesta alla Commissione europea, non basta constatarlo da soli.Art. 143
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-150
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