Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IVDella selezione dei partecipanti e delle offerte
- 1.Modificato
Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti: a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti; b) l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara a norma ((dell'articolo 158)); c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti digitali e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del presente codice, in virtù delle deroghe ivi previste; d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via digitale sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi digitali.
- 2.
Se l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 111 o dell'articolo 127, comma 3, contiene le informazioni richieste dal comma 1, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono fare riferimento a tale avviso.
- 3.
Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi digitali o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, in particolare la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
- 4.
Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, per l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione europea o alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.
Nei settori speciali ogni appalto lascia un archivio che deve reggere almeno cinque anni, a prescindere dal mezzo con cui la procedura è stata condotta.
L'articolo 172 impone all'ente concedente di conservare, per ogni appalto e sistema dinamico di acquisizione, informazioni sufficienti a giustificare le proprie scelte: chi ha qualificato, come ha aggiudicato, perché ha usato una procedura negoziata senza gara. Se un avviso già pubblicato contiene queste informazioni, l'ente può rinviare a quell'avviso invece di scrivere una relazione autonoma — ma questo non lo esonera dal dovere più ampio del comma 3: documentare ogni procedura, in ogni fase, conservando quella documentazione almeno cinque anni, più a lungo se pende una controversia. Su richiesta, informazioni ed elementi principali risalgono fino alla Cabina di regia.
Verifica che la documentazione copra ogni fase, non solo l'esito, e che il termine di conservazione sia calcolato bene quando c'è un giudizio pendente.
- c. 1L'ente concedente conserva informazioni appropriate su ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal codice, e ogni sistema dinamico di acquisizione, sufficienti a giustificare le decisioni su qualificazione, selezione e aggiudicazione.
- c. 1Le stesse informazioni servono a giustificare l'uso di procedure negoziate senza gara secondo l'articolo 158, la mancata applicazione di alcune disposizioni per le deroghe previste, e le ragioni per cui la trasmissione non è avvenuta con mezzi digitali.
- c. 2Se l'avviso di aggiudicazione a norma dell'articolo 111 o dell'articolo 127, comma 3, contiene le informazioni del comma 1, l'ente può fare riferimento a quell'avviso invece di redigere una relazione autonoma.
- c. 3L'ente documenta tutte le procedure, con mezzi digitali o meno, conservando documentazione su ogni fase — comunicazioni con gli operatori, deliberazioni interne, preparazione dei documenti, negoziazione, selezione e aggiudicazione — per almeno cinque anni dall'aggiudicazione, o fino al giudicato se pende controversia.
- c. 4Le informazioni, la documentazione o i loro principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia, per l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione europea o alle autorità competenti.
Un ente che gestisce una rete di trasporto pubblico locale affida un servizio con una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ricorrendo ai presupposti dell'articolo 158. Conserva la documentazione che giustifica la scelta, insieme alle comunicazioni con gli operatori invitati e alle deliberazioni interne della negoziazione. Un concorrente escluso impugna la decisione: l'ente non può chiudere l'archivio al termine dei cinque anni, perché la controversia è pendente e la documentazione va mantenuta fino al giudicato. Nel frattempo riceve una richiesta della Cabina di regia e le trasmette gli elementi principali.
- Uso scorrettoIl rinvio all'avviso del comma 2 sostituisce solo la relazione del comma 1: l'obbligo più ampio di documentare tutte le procedure, del comma 3, nasce autonomamente e resta in piedi.
- Da leggere insieme aLe procedure negoziate senza gara del comma 1 sono quelle dell'articolo 158: il numero va verificato sul testo vigente, perché la Relazione lo numera ancora secondo lo schema previgente.Art. 158
- Da leggere insieme aL'avviso alternativo alla relazione è quello dell'articolo 111 o, per i servizi sociali nei settori speciali, dell'articolo 127, comma 3; la Cabina di regia destinataria è quella dell'articolo 221.Art. 111Art. 127Art. 221
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-172
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