Bando
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Titolo IIL'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali
- 1.
Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.
- 2.Modificato
Il bando di concessione contiene le informazioni indicate nell'allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente concedente, anche secondo il formato dei modelli uniformi predisposti dall'Autorità di regolazione del settore. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
- 3.
Gli enti concedenti: a) precisano nel contratto di concessione che i beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento; b) possono prevedere che, per l'esecuzione di una quota dei servizi accessori affidati con la medesima procedura di gara, il concessionario si avvale di operatori economici terzi.
- 4.
Il bando indica i requisiti tecnici e funzionali che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione.
- 5.
I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto finanziatore.
- 6.
Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE.
- 7.
In deroga al comma 1, agli enti concedenti non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: a) l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica; b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici; c) l'esistenza di un diritto esclusivo; d) la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10, della direttiva 2014/23/UE.
- 8.
Le eccezioni di cui al comma 7, lettere b), c) e d), si applicano unicamente qualora non esistano alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione.
- 9.
All'ente concedente non è richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione, purchè le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate; in tal caso va presentata una relazione all'Autorità di regolazione del settore.
- 10.
Un'offerta è ritenuta non appropriata se non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'ente concedente specificati nei documenti di gara.
- 11.
I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi di aggiudicazione relativi alle concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea con le modalità previste dall'articolo 84. Gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni contengono le informazioni di cui all'allegato VII alla direttiva 2014/23/UE o, in relazione alle concessioni di cui al comma 6 del presente articolo, le informazioni di cui all'allegato VIII alla stessa direttiva.
- 12.
In ordine alla pubblicazione a livello nazionale di bandi, avvisi di pre-informazione e avvisi di aggiudicazione, si applica l'articolo 85.
Prima di aggiudicare una concessione l'ente lo dichiara con un bando: se ne fa a meno solo nei casi tassativi in cui un solo operatore può eseguirla.
L'articolo 182 fissa l'obbligo del bando come porta d'ingresso alle concessioni. Il bando contiene le informazioni dell'allegato IV.1, indica i requisiti tecnici e funzionali dell'opera o del servizio, e insieme ai suoi allegati va definito in modo da assicurare la bancabilità dell'operazione. La pubblicazione resta la regola, ma quattro situazioni tassative la escludono: opera d'arte unica, assenza di concorrenza tecnica, diritto esclusivo, tutela della proprietà intellettuale; le ultime tre valgono solo se non esistono alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non nasce da parametri di gara costruiti ad arte. Un nuovo bando non è richiesto neppure quando una procedura precedente non ha raccolto offerte appropriate, se le condizioni iniziali restano sostanzialmente invariate. Sopra soglia europea, bandi e avvisi seguono l'articolo 84; la pubblicazione nazionale l'articolo 85.
Controlli che il bando contenga le informazioni richieste e che un'eccezione sia motivata sui presupposti stretti della norma, non su una lettura estensiva.
- c. 1Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.
- c. 2Il bando contiene le informazioni indicate nell'allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra informazione utile, anche secondo i modelli uniformi dell'Autorità di regolazione.
- c. 4Il bando indica i requisiti tecnici e funzionali che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione.
- c. 5I bandi e i relativi allegati sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità.
- c. 7Non è richiesta la pubblicazione del bando quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore per opera d'arte unica, assenza di concorrenza tecnica, diritto esclusivo, o tutela di proprietà intellettuale.
- c. 8Le ultime tre eccezioni si applicano solo se non esistono alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non deriva da parametri di gara costruiti ad arte.
- c. 9Non è richiesta la pubblicazione di un nuovo bando se una precedente procedura non ha raccolto offerte appropriate, purché le condizioni iniziali non siano modificate, dandone conto all'Autorità di regolazione.
Un ente deve affidare un servizio che, per una norma di settore, può essere svolto solo da chi è titolare di un'autorizzazione già concessa a un unico operatore. Invece di pubblicare un bando che nessun altro potrebbe vincere, motiva l'affidamento richiamando il diritto esclusivo, dopo aver verificato che non esistano alternative ragionevoli e che l'esclusiva non sia frutto di requisiti scritti su misura per quel soggetto.
- Uso scorrettoLe eccezioni all'obbligo di bando sono di stretta interpretazione: valgono solo se mancano alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non deriva da parametri costruiti ad arte per restringere il mercato a un operatore.
- Uso scorrettoRinunciare a un nuovo bando presuppone condizioni iniziali invariate: modificarle nel merito e poi affidare su quella base non equivale a ripetere la procedura precedente.
- Da leggere insieme aIl regime di pubblicazione richiama espressamente l'articolo 84 per le trasmissioni sopra soglia europea e l'articolo 85 per la pubblicazione a livello nazionale.Art. 84Art. 85
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-182
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