Altre disposizioni in materia di gara
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VAltre disposizioni in materia di partenariato pubblico-privato
- 1.
Le proposte di cui all'articolo 193, comma 1, primo periodo, possono riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato.
- 2.
Gli operatori economici aggiudicatari di contratti di partenariato pubblico-privato possono sempre avvalersi, anche al di fuori della finanza di progetto, della facoltà di costituire una società di scopo ai sensi degli articoli 194 e 195.
- 3.
Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 193, comma 1, quarto periodo, anche al di fuori della finanza di progetto, possono partecipare alla gara, associandosi o consorziandosi con operatori economici in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori o dei servizi, qualora gli stessi ne siano privi. Gli investitori istituzionali possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì subappaltare, anche interamente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore venga comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
Chi non ha i requisiti tecnici per costruire o gestire può comunque partecipare a un partenariato pubblico-privato, appoggiandosi a chi li ha.
L'articolo 198 raccoglie tre disposizioni ulteriori sui contratti di partenariato pubblico-privato. Le proposte a iniziativa privata per la finanza di progetto possono riguardare, in alternativa alla concessione, qualunque contratto di PPP. Gli operatori economici aggiudicatari di un contratto di PPP possono sempre costituire una società di scopo, anche fuori dai casi di finanza di progetto. E gli investitori istituzionali possono partecipare alla gara pur privi dei requisiti tecnici, associandosi con operatori che li possiedono, avvalendosi anche integralmente delle capacità di altri soggetti per i requisiti economico-finanziari, tecnici e professionali, oppure subappaltando anche per intero le prestazioni della concessione a imprese qualificate, purché ne comunichino il nominativo, con il consenso del subappaltatore, entro la scadenza del termine per presentare l'offerta.
Distingui il regime ordinario da quello degli investitori istituzionali: per loro l'avvalimento e il subappalto integrale delle prestazioni della concessione sono ammessi più ampiamente.
- c. 1Le proposte a iniziativa privata per la finanza di progetto possono riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico-privato.
- c. 2Gli operatori economici aggiudicatari di contratti di partenariato pubblico-privato possono sempre avvalersi, anche al di fuori della finanza di progetto, della facoltà di costituire una società di scopo.
- c. 3Gli investitori istituzionali possono partecipare alla gara, anche al di fuori della finanza di progetto, associandosi o consorziandosi con operatori economici in possesso dei requisiti per l'esecuzione, qualora ne siano privi.
- c. 3Gli investitori istituzionali possono soddisfare i requisiti economico-finanziari, tecnici e professionali avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti.
- c. 3Gli investitori istituzionali possono anche subappaltare, anche interamente, le prestazioni della concessione a imprese qualificate, comunicandone il nominativo, con il consenso del subappaltatore, entro la scadenza del termine per l'offerta.
Un fondo che investe in infrastrutture partecipa da solo a una gara per una concessione di parcheggi interrati, pur non avendo mai eseguito lavori né gestito un servizio. Soddisfa i requisiti tecnici e professionali avvalendosi integralmente delle capacità di una società di ingegneria e di un'impresa di costruzioni. Una volta aggiudicatario, subappalta per intero l'esecuzione dei lavori a un'impresa in possesso dei requisiti richiesti dal bando, comunicandone il nominativo all'ente concedente, con il consenso dell'impresa subappaltatrice, prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
- Uso scorrettoIl nominativo del subappaltatore a cui l'investitore istituzionale affida, anche per intero, le prestazioni della concessione va comunicato con il consenso del subappaltatore stesso ed entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta: non basta indicarlo in corso d'esecuzione o senza il suo assenso.
- Da leggere insieme aLa facoltà di costituire una società di scopo, riconosciuta qui a tutti gli aggiudicatari di contratti di PPP anche fuori dalla finanza di progetto, si esercita secondo la disciplina della società di scopo e delle sue obbligazioni.Art. 194Art. 195
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-198
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