Partenariato sociale
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VAltre disposizioni in materia di partenariato pubblico-privato
- 1.Modificato
Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto ((dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)), i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti: a) gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare, altresì, di incentivi fiscali; b) gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento; c) compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.
- 2.Modificato
Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto ((dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.)).
- 3.
Possono concludere i contratti di partenariato sociale microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.
- 4.
Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il partenariato sociale mette i cittadini al lavoro su verde, strade e piccole opere del territorio, in cambio di prelazione o sgravi fiscali.
L'articolo 201 disciplina il partenariato sociale: l'ente concedente fissa con un atto generale, tenendo conto dei bandi-tipo ANAC e dei contratti-tipo DIPE, i criteri per concludere contratti su tre prestazioni tipizzate. La prima è la gestione e manutenzione di aree verdi urbane e immobili rurali ceduti al Comune, dove i cittadini consorziati che raggiungono due terzi della proprietà della lottizzazione hanno diritto di prelazione e incentivi fiscali. La seconda è la gestione e valorizzazione di piazze, strade o aree e immobili inutilizzati, su progetti di cittadini singoli o associati. La terza è il compimento di opere di interesse locale a spese dei cittadini, acquisite al patrimonio indisponibile dell'ente ed esenti da oneri fiscali e amministrativi, salva l'IVA. Solo microimprese e PMI possono concludere questi contratti.
Verifica se la controparte è un consorzio di cittadini che ha raggiunto la soglia dei due terzi della proprietà della lottizzazione: solo così scatta il diritto di prelazione.
- c. 1Gli enti concedenti stabiliscono con atto generale, tenendo conto dei bandi-tipo ANAC e dei contratti-tipo DIPE, i criteri per concludere contratti di partenariato sociale su una o più fra tre prestazioni tipizzate dalla norma.
- c. 1Per la gestione di aree verdi pubbliche e immobili rurali ceduti al Comune, i cittadini in consorzio che raggiunga almeno due terzi della proprietà della lottizzazione hanno diritto di prelazione e possono beneficiare di incentivi fiscali.
- c. 1Le opere di interesse locale realizzate su progetti dei cittadini e a loro spese sono acquisite al patrimonio indisponibile dell'ente ed esenti da oneri fiscali e amministrativi, salva l'IVA.
- c. 2Le parti determinano il contenuto dei contratti entro i limiti fissati dalla norma, tenendo conto dei bandi-tipo ANAC e dei contratti-tipo DIPE.
- c. 3Possono concludere i contratti di partenariato sociale solo microimprese, piccole e medie imprese.
- c. 4Con l'atto generale del comma 1 l'ente determina anche i modi di esercizio del diritto di prelazione e la misura degli incentivi fiscali, nei limiti previsti da leggi speciali.
Un Comune adotta l'atto generale che fissa i criteri per i contratti di partenariato sociale. Un gruppo di residenti, proprietari complessivamente di due terzi della lottizzazione su cui insiste un'area verde ceduta al Comune, si costituisce in consorzio ed esercita il diritto di prelazione per la gestione del parco. In parallelo, una piccola impresa edile locale conclude un contratto per il recupero di un immobile rurale inutilizzato, che resta al Comune una volta completati i lavori a sue spese.
- Uso scorrettoIl diritto di prelazione dei cittadini per la gestione delle aree verdi e degli immobili rurali non è automatico: scatta solo con un consorzio del comprensorio che raggiunge i due terzi della proprietà della lottizzazione, non per qualunque gruppo di residenti.
- Da leggere insieme aSolo microimprese e PMI, come definite dall'allegato I.1, possono concludere contratti di partenariato sociale: è un requisito di ammissione, non un criterio di preferenza.All. I.1
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-201
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