Pubblicità legale degli atti
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.
La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.
- 2.
Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- 3.
La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- 4.
L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
- 5.
L'ANAC svolge l'attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
Un bando produce i suoi effetti giuridici dal momento in cui entra nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, non da quando compare altrove.
L'articolo 27 dice come si realizza la pubblicità legale degli atti di gara e da quando decorrono i suoi effetti. Il comma 1 affida alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici il compito di garantire la pubblicità, trasmettendo i dati all'Ufficio delle pubblicazioni UE e pubblicandoli secondo gli articoli 84 e 85. Il comma 2 fissa il punto che più conta in pratica: gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati, non da altre forme di diffusione. Il comma 3 aggiunge che la documentazione di gara resta costantemente disponibile e accessibile tramite la Banca dati. I commi 4 e 5 affidano all'ANAC le modalità attuative e le risorse per svolgerle.
Per calcolare un termine di impugnazione, la data che conta è quella di pubblicazione nella Banca dati nazionale, non un annuncio informale.
- c. 1La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che trasmette i dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e li pubblica secondo gli articoli 84 e 85, con le modalità del provvedimento del comma 4.
- c. 2Gli effetti giuridici degli atti pubblicati ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- c. 3La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali dell'articolo 25 e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, ed è costantemente accessibile tramite il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- c. 4L'ANAC, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del codice e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di attuazione dell'articolo.
- c. 5L'ANAC svolge questa attività con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente.
Una stazione appaltante pubblica sul proprio sito istituzionale l'avviso di una procedura, convinta di aver così avviato i termini. La trasmissione dei dati alla Banca dati nazionale, però, avviene con un giorno di ritardo per un disguido tecnico. Un operatore che aveva notato l'avviso sul sito e computato i termini da quella data rischia di sbagliare i calcoli: gli effetti giuridici partono dalla data di pubblicazione nella Banca dati, non da quella sul sito.
- Uso scorrettoLa decorrenza degli effetti giuridici dal comma 2 non è alternativa: non basta la pubblicazione sul sito istituzionale o su altre piattaforme per far partire i termini, se la pubblicazione nella Banca dati nazionale non è ancora avvenuta.
- Da leggere insieme aIl comma 1 rimanda agli articoli 84 e 85 per la pubblicazione a livello europeo e nazionale: è lì che si trovano soglie e contenuti degli avvisi, non in questo articolo.Art. 84Art. 85
- Da leggere insieme aLa disponibilità costante della documentazione di gara del comma 3 passa dalle piattaforme di approvvigionamento digitale dell'articolo 25, che a loro volta devono interagire con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.Art. 25
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-27
MyGara applica questo articolo alle tue gare
Ogni gara pubblicata in Italia, letta e messa a confronto con quello che la tua impresa può fare.