Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.
Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
- 2.
Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonchè di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento; b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione.
- 3.
Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.
- 4.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonchè a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell'orientamento sessuale.
- 5.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», l'elenco delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività.
Un algoritmo può aiutare a decidere in una gara, ma non può decidere da solo: resta sempre un contributo umano di controllo.
L'articolo 30 disciplina l'uso di soluzioni tecnologiche, inclusa l'intelligenza artificiale, nelle attività di stazioni appaltanti ed enti concedenti. Il comma 1 apre alla loro automazione, ove possibile. Il comma 2 pone due condizioni: codice sorgente e documentazione comprensibili, e clausole di assistenza e manutenzione. Il comma 3 fissa tre principi per le decisioni automatizzate: conoscibilità della logica, un contributo umano che controlli o smentisca, e nessuna discriminazione algoritmica. Il comma 4 chiede misure contro inesattezze dei dati, errori e discriminazioni. Il comma 5 impone di pubblicare, in «Amministrazione trasparente», l'elenco delle soluzioni usate.
Se contesti una decisione presa con un algoritmo, verifica se l'operatore è stato informato della logica e se un umano ha davvero potuto controllarla o smentirla.
- c. 1Per migliorare l'efficienza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti automatizzano, ove possibile, le proprie attività con soluzioni tecnologiche, incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
- c. 2Nell'acquisto o sviluppo di queste soluzioni assicurano la disponibilità del codice sorgente e della documentazione utile a comprenderne le logiche, e inseriscono negli atti di gara clausole per l'assistenza e la manutenzione che correggano errori ed effetti indesiderati.
- c. 3Le decisioni automatizzate rispettano conoscibilità e comprensibilità — l'operatore ha diritto a sapere che lo riguarda un processo automatizzato e a riceverne la logica — e non esclusività, per cui resta un contributo umano che possa controllarla, validarla o smentirla.
- c. 3Rispettano anche la non discriminazione algoritmica: misure tecniche e organizzative adeguate a impedire effetti discriminatori verso gli operatori economici.
- c. 4Si adottano misure per rettificare le inesattezze dei dati, minimizzare gli errori, e impedire discriminazioni verso le persone fisiche per nazionalità, origine etnica, opinioni politiche, religione, convinzioni personali, appartenenza sindacale, caratteri somatici, status genetico, stato di salute, genere o orientamento sessuale.
- c. 5Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, in «Amministrazione trasparente», l'elenco delle soluzioni tecnologiche usate nello svolgimento della propria attività.
Una stazione appaltante adotta un software che, in una gara con molte offerte, segnala automaticamente quelle che si discostano di più dalla media come potenzialmente anomale. Un concorrente segnalato chiede perché, e riceve spiegazione del criterio statistico usato. La decisione di escludere o meno l'offerta, però, non spetta al software: la commissione esamina il caso e decide, potendo discostarsi dalla segnalazione se gli elementi raccolti lo giustificano.
- Uso scorrettoIl principio di non esclusività non è rispettato da un contributo umano solo formale: chi si limita a ratificare la decisione automatizzata senza un esame effettivo lascia la garanzia del comma 3 sulla carta.
- Uso scorrettoL'elenco dei fattori di discriminazione da impedire, al comma 4, è quello scritto nella norma: nazionalità, origine etnica, opinioni politiche, religione, convinzioni personali, appartenenza sindacale, caratteri somatici, status genetico, stato di salute, genere, orientamento sessuale.
- Da leggere insieme aL'obbligo di pubblicazione del comma 5 usa lo stesso canale, «Amministrazione trasparente», che l'articolo 28 destina alla trasparenza dei contratti: due obblighi distinti nella stessa sezione.Art. 28
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-30
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