Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Parte IVDella progettazione
- 1.Modificato
((A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.)) La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l' ((adozione)) dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
- 2.
Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.
- 3.
Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonchè di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.
- 4.Modificato
Nell'allegato I.9 sono definiti: a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria; b) (( i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;)) c) ((le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;)) d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni; e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili; f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l' ((adozione)) dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale ((delle costruzioni)).
- 5.Abrogato
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
Sopra i due milioni di euro la gestione informativa digitale delle costruzioni non è più una scelta, e dove resta facoltativa deve comunque parlare formati aperti.
L'articolo 43 disciplina i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il cosiddetto BIM. Dal 1° gennaio 2025 adottarli diventa obbligatorio sopra una certa soglia di costo, con un'eccezione per le manutenzioni che non abbiano già utilizzato questi strumenti. Fuori da questi casi le stazioni appaltanti possono adottarli su base volontaria, anche premiandoli con un punteggio in gara, ma solo dopo aver adottato le misure dell'allegato I.9. Gli strumenti devono comunque usare piattaforme interoperabili e formati aperti non proprietari, per non favorire un fornitore di tecnologie a scapito degli altri.
Controlla la soglia di costo dell'intervento e se si tratta di una manutenzione già eseguita con questi strumenti in precedenza: sono le due condizioni che decidono se l'obbligo scatta.
- c. 1Dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti con stima del costo dei lavori superiore a 2 milioni di euro, o alla soglia dell'articolo 14 per gli interventi su edifici tutelati; la disposizione non si applica alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, salvo che riguardino opere già eseguite con questi metodi.
- c. 2Fuori da questi casi, e in conformità con i principi dell'articolo 19, le stazioni appaltanti possono adottare questi metodi su base volontaria, anche prevedendo un punteggio premiale nella documentazione di gara; questa facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.
- c. 3Gli strumenti utilizzano piattaforme interoperabili con formati aperti non proprietari, per non limitare la concorrenza fra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità fra i progettisti, e per consentire il trasferimento dei dati fra le amministrazioni e gli operatori economici aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione.
- c. 4L'allegato I.9 definisce, fra l'altro, le misure di formazione del personale, i criteri per l'uniformità di adozione, le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e il contenuto minimo del capitolato informativo.
Una Regione deve realizzare l'ampliamento di un ospedale, con un costo stimato dei lavori di 6 milioni di euro: l'intervento supera la soglia che fa scattare l'obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. La Regione richiede nella documentazione di gara l'uso di piattaforme interoperabili con formati aperti, così che i dati del modello informativo possano essere trasferiti senza vincoli a un unico fornitore di tecnologie sia durante la progettazione sia durante l'esecuzione dei lavori.
- Uso scorrettoFuori dai casi obbligatori, il punteggio premiale per l'uso di questi metodi non si può introdurre prima di aver adottato le misure dell'allegato I.9: la facoltà di premiarli è subordinata a quell'adozione, non automatica.
- Da leggere insieme aL'adozione volontaria di questi metodi, fuori dai casi obbligatori, deve essere conforme ai principi dell'articolo 19.Art. 19
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-43
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