Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IIDell'appaltoParte IDei contratti di importo inferiore alle soglie europee
- 1.
L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.
- 2.
Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.
- 3.
Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
- 4.
Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.
Sotto soglia valgono le regole di questa Parte e tutti i principi del Codice; se la gara interessa il mercato estero si torna alle procedure ordinarie.
L'articolo 48 apre la Parte del sotto soglia e ne fissa il perimetro. Le regole semplificate che seguono — dall'affidamento diretto ai tempi più corti — non sono una zona franca: affidamento ed esecuzione restano soggetti ai principi del Libro I. C'è poi una porta di uscita: se la stazione appaltante accerta che il contratto presenta un interesse transfrontaliero certo, cioè che può attrarre operatori di altri Paesi, la semplificazione cade e si applicano le procedure ordinarie. Restano fermi gli obblighi sugli strumenti di acquisto previsti dalle norme sul contenimento della spesa, e per tutto ciò che questa Parte non deroga vale il resto del Codice.
Cerchi la norma applicabile a un caso che questa Parte non regola: il comma 4 è la regola di chiusura, e rimanda al resto del Codice per tutto ciò che qui non è derogato.
- c. 1L'affidamento e l'esecuzione dei contratti sotto le soglie europee si svolgono nel rispetto dei principi del Libro I, Parti I e II: la semplificazione riguarda le procedure, non i principi.
- c. 2Se la stazione appaltante accerta un interesse transfrontaliero certo, il contratto segue le procedure ordinarie delle Parti seguenti del Libro II, anche se l'importo sta sotto la soglia.
- c. 3Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle disposizioni sul contenimento della spesa: la Parte non li tocca.
- c. 4Ai contratti sotto soglia si applicano le disposizioni del Codice quando questa Parte non le deroga: la Parte è una deroga a perimetro chiuso, non un ordinamento a sé.
Un Comune al confine con l'Austria deve affidare un servizio di manutenzione impianti da 180.000 euro, sotto la soglia europea. Nelle edizioni passate hanno chiesto di partecipare anche imprese austriache: un elemento concreto di interesse transfrontaliero certo. Il Comune lo accerta e non usa la procedura negoziata con cinque inviti: bandisce una procedura ordinaria, con la pubblicità che consente anche alle imprese estere di vedere la gara. Se lo stesso servizio fosse in un mercato solo locale, la strada semplificata resterebbe aperta.
- Uso scorrettoInvocare questa Parte per sottrarsi ai principi del Libro I è un uso scorretto: il comma 1 li richiama espressamente, e valgono anche per l'affidamento diretto più piccolo.
- Uso scorrettoApplicare le procedure semplificate a un contratto che presenta un interesse transfrontaliero certo è contrario al comma 2: l'importo sotto soglia da solo non basta a restare in questa Parte.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 14, che fissa le soglie sotto le quali questa Parte opera, e all'articolo 50, che elenca le procedure con cui si affida.Art. 14Art. 50
- Da leggere insieme aIl comma 4 è la chiave per leggere le deroghe della Parte: l'articolo 53 alleggerisce le garanzie e l'articolo 55 toglie i termini dilatori, e fuori da queste deroghe vale il Codice intero.Art. 53Art. 55
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-48
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