Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIGli operatori economici
- 1.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonchè attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonchè eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400;8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati; f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e); g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
- 2.
Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonchè dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.
Dal professionista singolo alla società di ingegneria, il Codice ammette alla pari chi progetta un ponte o restaura una facciata.
L'articolo 66 dice chi può partecipare alle gare per servizi di architettura e ingegneria, nel rispetto del principio di non discriminazione fra le diverse forme giuridiche. Ammette i prestatori di servizi in senso ampio — professionisti singoli o associati, società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi, GEIE, raggruppamenti fra questi soggetti, e per il restauro anche i restauratori di beni culturali — distinguendo due tipi di società: quelle costituite solo fra professionisti iscritti agli albi, e le società di ingegneria, che possono avere anche soci non professionisti. Riconosce infine i raggruppamenti temporanei fra questi soggetti e i consorzi stabili fra società di professionisti e di ingegneria. Per partecipare servono requisiti minimi tecnici, e le società di recente costituzione hanno una via agevolata per dimostrarli.
Se assisti una società di ingegneria costituita da poco, verifica se rientra ancora nella finestra dei cinque anni dalla costituzione: può provare i requisiti anche con quelli dei suoi tecnici.
- c. 1Sono ammessi, fra gli altri, i professionisti singoli o associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE e i raggruppamenti temporanei fra questi soggetti, inclusi i restauratori di beni culturali e gli archeologi professionisti per gli interventi di restauro.
- c. 1Le società di professionisti sono costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, nella forma delle società di persone o della società cooperativa.
- c. 1Le società di ingegneria sono le società di capitali, o le società cooperative che non hanno i requisiti delle società di professionisti, che eseguono gli stessi servizi ed eventuali attività di produzione di beni connesse.
- c. 1Sono ammessi anche i raggruppamenti temporanei costituiti da questi soggetti, e i consorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria, formati da almeno tre consorziati che abbiano operato nei settori dell'ingegneria e dell'architettura.
- c. 2Per un periodo di cinque anni dalla costituzione, le società possono documentare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando anche con riferimento ai propri soci o ai direttori tecnici assunti a tempo indeterminato.
Una società di ingegneria costituita da otto mesi partecipa a una gara per la progettazione di un ponte. Non avendo ancora una storia sufficiente come società, dimostra i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando facendo valere quelli dei propri direttori tecnici, assunti a tempo indeterminato. Può farlo perché non sono ancora trascorsi cinque anni dalla costituzione: passata quella finestra dovrà provare i requisiti con la propria storia.
- Uso scorrettoL'ammissione di questi soggetti avviene nel rispetto del principio di non discriminazione fra le diverse forme giuridiche: un bando non può favorire una forma, per esempio la società di ingegneria, a scapito di un'altra, per esempio il professionista singolo o associato.
- Da leggere insieme aI consorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria ammessi qui trovano poi la disciplina dei requisiti di partecipazione nell'articolo 67, che li equipara agli altri consorzi non necessari.Art. 67
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-66
MyGara applica questo articolo alle tue gare
Ogni gara pubblicata in Italia, letta e messa a confronto con quello che la tua impresa può fare.