Principio di auto-organizzazione amministrativa
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IDei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazioneParte IDei principiTitolo II principi generali
- 1.
Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.
- 2.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
- 3.
L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
- 4.
La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purchè l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
Fare da sé, comprare sul mercato o cooperare: la scelta è dell'ente, ma l'affidamento in house si motiva ogni volta.
L'articolo 7 mette la scelta del modello nelle mani dell'amministrazione: eseguire in proprio, rivolgersi al mercato o cooperare. I tre modelli non pesano però uguale sul piano procedurale: il provvedimento motivato che il comma 2 pretende per ciascun affidamento riguarda l'in house, e quanto debba essere ricco dipende dall'oggetto della prestazione. La cooperazione ha una porta sua nel comma 4, che la fa uscire dal Codice solo se ricorrono insieme quattro condizioni; per i servizi di interesse economico generale di livello locale il comma 3 manda invece a leggere un altro decreto.
Stai guardando un accordo fra amministrazioni concluso senza gara: le condizioni del comma 4 valgono tutte insieme, e una sola fuori posto lo riporta dentro il Codice.
- c. 1Le pubbliche amministrazioni organizzano da sé l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi, scegliendo fra auto-produzione, esternalizzazione e cooperazione, nel rispetto del Codice e del diritto dell'Unione europea.
- c. 2L'affidamento diretto a società in house è ammesso nel rispetto dei principi degli articoli 1, 2 e 3, e ogni affidamento vuole un provvedimento motivato su vantaggi per la collettività, esternalità connesse e congruità economica della prestazione.
- c. 2Quando la prestazione è strumentale il provvedimento si intende sufficientemente motivato se dà conto dell'economicità, della celerità o degli interessi strategici perseguiti; l'economicità può emergere dal confronto con gli standard Consip, di altre centrali di committenza o di altri enti, e in mancanza con quelli di mercato.
- c. 4La cooperazione fra stazioni appaltanti esce dal Codice solo se concorrono tutte e quattro le condizioni: sole amministrazioni fra loro, partecipazione effettiva senza rapporto sinallagmatico, convergenza su attività di interesse comune, e — delle attività interessate — meno del 20 per cento svolto sul mercato aperto.
Un comune ha una società interamente propria e vuole affidarle la manutenzione del parco veicoli, che classifica come prestazione strumentale: il comma 2 abbassa l'asticella della motivazione, e la delibera mette il costo orario proposto dalla società accanto a quello di una convenzione Consip comparabile. Se l'oggetto fosse invece la gestione dei musei civici — non strumentale — quel confronto ridotto non basterebbe: andrebbero spiegati anche i vantaggi per la collettività, come vuole la prima parte del comma 2. Diverso il caso della raccolta rifiuti: se è un servizio di interesse economico generale di livello locale, l'in house segue il decreto legislativo 201/2022, richiamato dal comma 3.
- Uso scorrettoL'asticella più bassa vale solo per le prestazioni strumentali, e non toglie il provvedimento: il comma 2 lo vuole per ogni singolo affidamento.
- Uso scorrettoLe condizioni del comma 4 valgono tutte insieme: se una sola manca — la soglia del 20 per cento sul mercato aperto, per dirne una — l'accordo rientra nel Codice.
- Da leggere insieme aIl comma 2 richiama gli articoli 1, 2 e 3: l'in house si misura sui principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, come una gara.Art. 1Art. 2Art. 3
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-7
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