Principio dell'accesso al mercato
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IDei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazioneParte IDei principiTitolo II principi generali
- 1.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
Aprire il mercato è un dovere attivo di chi affida: ogni scelta che restringe la platea deve reggere la prova della proporzionalità.
L'articolo 3 chiude la terna dei principi che aprono il Codice e guarda alla platea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti «favoriscono» l'accesso al mercato degli operatori economici: il verbo è attivo, non basta astenersi dal discriminare. L'inciso «secondo le modalità indicate dal codice» lo circoscrive subito, tenendolo dentro gli istituti già disciplinati invece di farne una scorciatoia. E l'apertura non va perseguita a qualunque costo: il comma la lega a concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità. È quest'ultima che si spende più spesso, perché è il metro con cui si misura se un requisito o un assetto di gara chiudano la porta più di quanto il contratto richieda.
Stai valutando se una clausola di gara è attaccabile: qui trovi il principio, ma l'attacco si costruisce sulla disposizione che lo traduce in obbligo.
- c. 1Il dovere è di chi affida — stazioni appaltanti ed enti concedenti — e il verbo scelto è «favoriscono»: un comportamento attivo verso l'accesso degli operatori economici, non la sola assenza di ostacoli.
- c. 1L'inciso «secondo le modalità indicate dal codice» àncora il principio agli istituti che il Codice disciplina: orienta le scelte discrezionali, non apre una via parallela alle regole di gara.
- c. 1L'apertura va perseguita nel rispetto di cinque richiami, che il comma elenca e che valgono insieme: concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità.
- c. 1Il testo parla di accesso al mercato, non di partecipazione alla singola procedura: l'oggetto della tutela è la possibilità di stare fra i potenziali contraenti.
Un comune mette a gara la pulizia di tre scuole per un valore stimato di 200.000 euro, chiede un fatturato di due milioni e tiene le tre sedi in un lotto unico. La seconda scelta può avere ragioni serie e va comunque motivata; la prima invece sfonda il tetto dell'articolo 100, comma 11 — il fatturato richiedibile non supera il doppio del valore stimato — e qui vale dieci volte tanto. È l'accesso al mercato a imporre la prova della proporzionalità: il requisito va commisurato all'oggetto, la mancata suddivisione va motivata, e dove esiste un tetto quantitativo la sproporzione si vede a colpo d'occhio.
- Uso scorrettoIndirizza la discrezionalità, non la sostituisce: l'apertura si realizza dentro gli istituti previsti, non contro la regola specifica che dispone diversamente.
- Uso scorrettoNon serve a tenere in gara chi i requisiti non li possiede: riguarda le condizioni con cui la platea si forma, non l'esito della verifica sul singolo.
- Da leggere insieme aL'articolo 4 fa dei principi degli articoli 1, 2 e 3 il criterio con cui si legge tutto il Codice: questo arriva così anche dove non è citato.Art. 1Art. 2Art. 4
- Da leggere insieme aDiventa obbligo puntuale nell'articolo 10, che vuole i requisiti speciali attinenti e proporzionati, e nell'articolo 58, dove la mancata suddivisione in lotti va motivata.Art. 10Art. 58
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-3
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