Consultazioni preliminari di mercato
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VDello svolgimento delle procedureTitolo IGli atti preparatori
- 1.
Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti.
- 2.
Per le finalità di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
Prima della gara la stazione appaltante può sentire il mercato, e usare quel materiale anche dentro la procedura: purché non falsi la concorrenza.
L'articolo 77 riguarda il momento che precede la gara. La stazione appaltante può rivolgersi al mercato per due scopi: costruire gli atti di gara, e la scelta della procedura vi rientra, oppure far sapere agli operatori quali appalti ha in programma e con quali requisiti. È una facoltà, e la norma resta scarna: non detta una procedura, un termine o una forma di pubblicità. Il comma 2 dice cosa si può raccogliere e da chi, e aggiunge il passaggio che pesa: quel materiale può servire anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura, purché non finisca per falsare la concorrenza né per violare non discriminazione e trasparenza.
Devi capire se una consultazione ha inquinato la gara: il metro è l'effetto sulla concorrenza, non la partecipazione in sé.
- c. 1Le finalità sono due: predisporre gli atti di gara, e la scelta della procedura vi rientra per espressa previsione, e informare gli operatori degli appalti programmati e dei requisiti richiesti.
- c. 1È un potere, non un obbligo: le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni, e l'articolo non dice come si svolgono.
- c. 2Si acquisiscono informazioni, consulenze e relazioni, e con esse ogni altra documentazione idonea, anche tecnica, da esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei: nessuno dei due elenchi è chiuso.
- c. 2Il materiale raccolto può servire anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura, non soltanto prima di indirla.
- c. 2L'uso dentro la procedura ha due condizioni: non deve avere l'effetto di falsare la concorrenza e non deve violare i principi di non discriminazione e di trasparenza.
Un comune deve sostituire il gestionale dei tributi e apre una consultazione di mercato. Tre software house rispondono; una consegna una relazione dettagliata su architettura, tempi e migrazione dei dati. Sei mesi dopo esce il bando, e il capitolato ricalca quella relazione fin nelle voci minori. Non è di per sé un abuso: il comma 2 permette proprio di usare quel materiale per costruire gli atti. Lo diventa se l'effetto è restringere il campo a chi la relazione l'ha scritta: allora la condizione posta dallo stesso comma non regge più, e la concorrenza risulta falsata.
- Uso scorrettoLa consultazione prepara gli atti di gara: la presuppone, non la sostituisce. Usarla per arrivare direttamente a un contraente chiede al comma 1 qualcosa che non dice.
- Uso scorrettoIl comma 2 autorizza e nello stesso periodo limita: se l'uso di quel materiale falsa la concorrenza, l'autorizzazione viene meno.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 78: se chi ha fornito la documentazione poi partecipa, la stazione appaltante adotta misure adeguate — comunicare agli altri le informazioni pertinenti e fissare termini adeguati è il minimo — e se le sue giustificazioni non bastano a garantire la parità di trattamento, è escluso dalla procedura.Art. 78
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 76, che per la procedura negoziata senza bando chiede di tenere conto degli esiti delle consultazioni eseguite.Art. 76
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-77
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