Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VDello svolgimento delle procedureTitolo IGli atti preparatori
- 1.
Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero le informazioni, i dati e le notizie di cui all'articolo 77, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante adotta misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel corso delle consultazioni preliminari, nonchè la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituiscono la minima misura adeguata.
- 2.
Qualora non sia possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, la stazione appaltante invita il candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare che la sua partecipazione alla preparazione e alla scelta della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura.
- 3.
Le misure adottate dalla stazione appaltante sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 112.
Chi ha aiutato a preparare la gara può concorrere: prima la stazione appaltante riequilibra, poi lo sente, e solo se le giustificazioni non reggono lo esclude.
L'articolo 78 dice cosa succede quando chi ha contribuito a preparare la procedura si presenta poi come concorrente. Il presupposto è di fatto: aver fornito la documentazione o le informazioni dell'articolo 77, comma 2, oppure aver altrimenti partecipato alla preparazione — e prende anche l'impresa collegata. La stazione appaltante deve allora adottare misure adeguate, e il Codice ne indica due come soglia minima: comunicare agli altri le informazioni pertinenti scambiate e fissare termini adeguati per le offerte. L'esclusione non è il primo passo ma l'ultimo: arriva se la parità di trattamento non è garantibile e le giustificazioni non convincono.
Stai contestando o difendendo un'esclusione: guarda se le misure meno drastiche sono state tentate prima e se il contraddittorio del comma 2 c'è stato.
- c. 1L'obbligo nasce dal coinvolgimento in sé, non dalla prova di un vantaggio già ottenuto: la stazione appaltante adotta misure adeguate perché la concorrenza non sia falsata.
- c. 1Non riguarda solo chi ha risposto a una consultazione: prende anche l'impresa collegata al candidato o all'offerente e chi abbia altrimenti partecipato alla preparazione.
- c. 1Comunicare agli altri le informazioni pertinenti scambiate e fissare termini adeguati per le offerte sono la misura minima adeguata: un pavimento, non l'elenco di tutto ciò che può servire.
- c. 2Se la parità di trattamento non è garantibile, l'interessato è invitato a provare l'assenza di alterazione della concorrenza entro un termine non superiore a dieci giorni: l'onere è suo.
- c. 2L'esclusione arriva solo dopo quel passaggio, e solo se la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite.
- c. 3Le misure adottate si indicano nella relazione unica prevista dall'articolo 112.
Un comune affida a una società di ingegneria lo studio di fattibilità per un impianto sportivo; mesi dopo la stessa società offre per la progettazione esecutiva. Il comune non la estromette: pubblica con il bando lo studio e i chiarimenti tecnici scambiati, e allunga il termine per offrire. Se però una parte di quelle conoscenze resta solo sua — nasce da sopralluoghi che gli altri non hanno potuto fare — la strada del comma 1 si esaurisce, e il comune deve invitarla a provare entro il termine assegnato che il vantaggio non altera la concorrenza. Solo se quella prova non regge l'offerta è esclusa.
- Uso scorretto«Minima misura adeguata» fissa un pavimento, non un tetto: aver comunicato le informazioni e allungato i termini non chiude la questione se la parità di trattamento resta compromessa. E un'esclusione decisa senza il contraddittorio del comma 2 salta un passaggio che il testo mette prima.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 95, comma 1, lettera c): la distorsione derivante dal precedente coinvolgimento porta all'esclusione solo quando non sia risolvibile con misure meno intrusive — la stessa graduazione, dal lato delle cause di esclusione.Art. 95
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 112: la relazione unica non è dovuta per ogni appalto, ma il suo comma 4 chiede comunque di documentare lo svolgimento delle procedure.Art. 112
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-78
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