Art. 78 D.Lgs. 36/2023

Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti

In vigore dal
01/04/2023
Testo vigente al
14/08/2026

Parte VDello svolgimento delle procedureTitolo IGli atti preparatori

  1. 1.

    Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero le informazioni, i dati e le notizie di cui all'articolo 77, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante adotta misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel corso delle consultazioni preliminari, nonchè la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituiscono la minima misura adeguata.

  2. 2.

    Qualora non sia possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, la stazione appaltante invita il candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare che la sua partecipazione alla preparazione e alla scelta della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura.

  3. 3.

    Le misure adottate dalla stazione appaltante sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 112.

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