Specifiche tecniche
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VDello svolgimento delle procedureTitolo IGli atti preparatori
- 1.
Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall'allegato II.5.
Le specifiche tecniche non stanno in questo articolo: il rinvio le manda all'allegato II.5, dove un marchio si può nominare solo con «o equivalente».
L'articolo 79 è un rinvio secco: le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall'allegato II.5. La sostanza sta lì, nella Parte II sezione A: le specifiche vanno collegate all'oggetto dell'appalto e proporzionate al suo valore, si scrivono in termini di prestazioni, per riferimento a norme tecniche, o in un misto delle due strade — e non possono citare un marchio, un brevetto o una fabbricazione specifica se non in via eccezionale e sempre accompagnati dall'espressione «o equivalente». Chi scrive un capitolato tecnico lavora su quel testo, non su questo articolo.
- c. 1Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall'allegato II.5: questo articolo non ne detta il contenuto, lo rinvia per intero.
- Uso scorrettoNominare un marchio o un brevetto senza «o equivalente» è vietato salvo il caso eccezionale in cui nessun'altra descrizione, sufficientemente precisa, riesca a individuare l'oggetto dell'appalto: la sezione A dell'allegato II.5 lo scrive proprio come eccezione, non come prassi.All. II.5
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 80, che per le etichettature rinvia allo stesso allegato II.5: la sua sezione B le tratta come un mezzo di prova che una specifica tecnica è rispettata.Art. 80All. II.5
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-79
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