Art. 8 D.Lgs. 36/2023

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito

In vigore dal
31/12/2024
Testo vigente al
14/08/2026

Libro IDei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazioneParte IDei principiTitolo II principi generali

  1. 1.

    Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

  2. 2.
    Modificato

    Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso ((secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater)).

  3. 3.

    Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

MyGara applica questo articolo alle tue gare

Ogni gara pubblicata in Italia, letta e messa a confronto con quello che la tua impresa può fare.