Ambito di applicazione
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIL'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento.
- 1.
Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione.
- 2.
Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.
- 3.
Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni.
- 4.
Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.
- 5.
L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.
- 6.
Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1.
- 7.
Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.
Il Codice vale per appalti e concessioni; quello che ne resta fuori non è per questo terra di nessuno.
L'articolo 13 disegna il perimetro del Codice: dentro ci sono i contratti di appalto e di concessione. Fuori restano i contratti esclusi, quelli attivi e quelli a titolo gratuito, e il comma 3 aggiunge le operazioni straordinarie e i contratti di società quando non portano nuovi affidamenti. Il punto delicato è che «fuori dal Codice» non vuol dire «senza regole»: se un contratto tenuto fuori dal comma 2 offre un'opportunità di guadagno economico, anche indiretta, il comma 5 ne riporta l'affidamento sotto i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato. E il perimetro si allarga anche dall'altro lato, perché il comma 7 tira dentro i privati che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo.
Devi stabilire se una vicenda è dentro o fuori: qui trovi il confine, e il comma 5 dice cosa resta in piedi quando si è fuori.
- c. 1Il Codice si applica ai contratti di appalto e ai contratti di concessione: da questa coppia parte ogni ragionamento sul perimetro.
- c. 2Restano fuori tre famiglie: i contratti esclusi, i contratti attivi e quelli a titolo gratuito. E ci restano anche quando offrono un'opportunità di guadagno economico, pure indiretto.
- c. 3Fuori anche le operazioni straordinarie e i contratti di società, se non portano nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture; restano però ferme le regole del d.lgs. 175/2016 sulla scelta del socio privato e sulla cessione di quote o azioni.
- c. 5Per i contratti del comma 2 che offrono un'opportunità di guadagno economico, anche indiretto, l'affidamento avviene tenendo conto dei principi degli articoli 1, 2 e 3: uscire dal Codice non azzera i principi.
- c. 7Il Codice raggiunge anche i privati titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo che eseguono opere di urbanizzazione a scomputo del contributo; le modalità stanno nell'allegato I.12.
Un Comune affida la gestione di un chiosco dentro un parco pubblico: chi lo prende incassa dai clienti e versa un canone all'ente. Il Comune non ha spesa e ne ricava un'entrata — è un contratto attivo per la definizione dell'allegato I.1, richiamata dal comma 6 — e il comma 2 lo tiene fuori dal Codice. Il comma 5 porta però altrove: un'opportunità di guadagno economico qui c'è, e l'affidamento va comunque condotto tenendo conto dei principi degli articoli 1, 2 e 3. Non serve la procedura piena del Codice, ma nemmeno una scelta senza alcun criterio.
- Uso scorretto«Contratto escluso» non vuol dire affidamento libero: se c'è un'opportunità di guadagno, anche indiretta, il comma 5 richiama i principi.
- Uso scorrettoL'elenco delle esclusioni non si esaurisce nel comma 2: il comma 3 ne aggiunge, e altre disposizioni del Codice individuano i contratti esclusi. Il confine va verificato caso per caso.
- Da leggere insieme aQuali siano gli appalti esclusi nei settori ordinari lo dice l'articolo 56; i principi richiamati dal comma 5 sono quelli degli articoli 1, 2 e 3.Art. 56Art. 1Art. 2Art. 3
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-13
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